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appunti di studio

Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Marche, del. 2.5.2018-3.5.2018 n. 23 - Ammissibile la contrazione di mutui per il finanziamento del risarcimento del danno conseguente ad accessione invertita

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Categoria: Bilancio e gestione finanziaria degli enti locali (massime)
Pubblicato: 04 Dicembre 2019
  • debito fuori bilancio
  • espropriazione pubblica utilità
  • contrazione di mutuo
  • mutuo
  • rivalutazione monetaria
  • interessi
  • indebitamento
  • accessione invertita
  • spesa per investimento

Nel ribadire le conclusioni affermate nella deliberazione n. 13/2016 delle Sezioni Riunite in sede di Controllo,  la Sezione regionale per Marche afferma la natura di spesa di investimento relativa al risarcimento dovuto dall'Amministrazione pubblica al soggetto espropriato a seguito di  accessione invertita, poiché esso rappresenta il controvalore dell'Ente. A tale conclusione giunge altresì per le voci relative alla rivalutazione monetaria e agli interessi dovuti fino al deposito della sentenza, poiché riconducibili direttamente all'attualizzazione del complessivo prezzo del bene acquisito. 


Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Marche, del. 2.5.2018-3.5.2018 n. 23 - Ammissibile la contrazione di mutui per il finanziamento del risarcimento del danno conseguente ad accessione invertita

Vedi anche:

  • Corte dei Conti, Sezione riunite controllo, del. 16.6.2016 - 27.7.2016 n. 13- Ammissibilità della contrazione di mutuo per finanziare spese per rivalutazione ed interessi derivanti da procedure espropriative

Corte dei Conti, Sezione riunite controllo, del. 16.6.2016 - 27.7.2016 n. 13 - Ammissibilità della contrazione di mutuo per finanziare spese per rivalutazione ed interessi derivanti da procedure espropriative

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Categoria: Bilancio e gestione finanziaria degli enti locali (massime)
Pubblicato: 04 Dicembre 2019
  • equilibri di bilancio
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  • espropriazione pubblica utilità
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  • mutuo
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  • interessi

Le Sezioni Riunite in sede di controllo, interpellate dalla Sezione Regionale di Controllo per le Marche sulla possibilità o meno da parte di un ente locale di finanziare con mutuo i debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative anche per la rivalutazione e gli interessi, rispondono affermativamente al quesito precisando che tali voci sono finanziabili qualora il procedimento ablatorio si concluda con provvedimento o accordo tra le parti, atteso che rivalutazione ed interessi sono da considerare come parte integrante del corrispettivo globalmente e concretamente determinato, dovuto al creditore dall'ente espropriante per l'acquisizione al proprio patrimonio del bene espropriato. 

Deve trattarsi, però, di spese di rivalutazione ed interessi conteggiati fino alla data di deposito della sentenza che sono direttamente riconducibili all'attualizzazione del complessivo adeguato "prezzo" del bene espropriato, tale da rappresentare il correlato valore dell'investimento. 

Sono dunque escluse le spese relative agli interessi moratori che non costituiscono espressione dell'incremento patrimoniale dell'ente. 

La spesa finanziabile con mutui deve essere compresa nel limite rigoroso quantitativo contabilizzato nel conto del patrimonio dell'ente relativo a titolo di incremento ed iscritto in ossequio ai principi contabili volti ad assicurare una rappresentazione contabile, veritiera, corretta e prudente. 


Corte dei Conti, Sezione riunite controllo, del. 16.6.2016 - 27.7.2016 - Ammissibilità della contrazione di mutuo per finanziare spese per rivalutazione ed interessi derivanti da procedure espropriative

Vedi anche:

  • Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Marche, del. 2.5.2018-3.5.2018 n. 23 - Ammissibile la contrazione di mutui per il finanziamento del risarcimento del danno conseguente ad accessione invertita

Contrarie:

  • Corte dei conti, sez. reg. contr. Puglia, 12.1.2016, del. n. 1/PAR/2016 - Per le procedure espropriative il ricorso all'indebitamento è consentito solo per le indennità di esproprio ed è escluso per le spese legali, risarcimento del danno ed interessi

 

ARERA - Deliberazione 31.10.2019 n. 443/2019/R/rif - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021

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Categoria: Bilancio e gestione finanziaria degli enti locali (prassi)
Pubblicato: 18 Novembre 2019
  • tributi
  • aliquote
  • tariffe
  • manovra tributaria
  • T.A.R.I.
  • Metodo normalizzato
  • D.P.R. 158/1999
  • tasse e tributi
  • Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)

A chiusura dell'esercizio 2019 è in arrivo un'importante novità in tema di programmazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti: l'approvazione, con effetti immediati dal primo gennaio 2020, del nuovo Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente con propria deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif. 

Ricordiamo che a norma dell'art. 1, comma 527, L. 205/2017, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, sono assegnate all'ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati. 

Dette funzioni di nuova  attribuzione all’ARERA comprendono:

  • “la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”;
  • “l’approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”;
  • “la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

Il metodo di cui al D.P.R. 158/2018, pur richiamato nel nuovo sistema di redazione del Piano Economico Finanziario, risulta essere in sostanza soppiantato dal provvedimento adottato dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente.

Leggi tutto: ARERA - Deliberazione 31.10.2019 n. 443/2019/R/rif - Definizione dei criteri di riconoscimento dei...

ARERA - Delibera 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/rif - Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

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Categoria: Bilancio e gestione finanziaria degli enti locali (prassi)
Pubblicato: 18 Novembre 2019
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  • T.A.R.I.
  • Metodo normalizzato
  • D.P.R. 158/1999
  • gestione rifiuti
  • bilancio
  • tasse e tributi

Al termine delle consultazioni (vedi ARERA, Documento per la consultazione 352/2019 concernente le nuove "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati"), l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, direrzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, ha varato le attese disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1 aprile 2020-31 dicembre 2013. 

Si tratta di un'importante novità tesa a rafforzare il livello di conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con rilevanti impatti sulla tariffazione del servizio a decorrere dal 2020.

Non solo. Poiché sono disposti nuovi obblighi di pubblicità o il potenziamento di quelli esistenti, è  possibile ipotizzare che le nuove norme abbiano un impatto, in termini di maggiore spesa, anche sulla redazione del prossimo piano economico finanziario per la deliberazione delle tariffe, come peraltro riconosciuto dai nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, varati con la gemella deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif. 

Ai sensi dell'art. 2, comma 37, L. 481/1995, il provvedimento di regolazione ha efficacia integrativa dei contratti di servizio in essere. 

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  1. Consiglio di Stato, Sez. III, 11-16 aprile 2019, sent. n. 2493 - Non occorre allegare il documento di identità ad una istanza indirizzata all'Amministrazione firmata digitalmente
  2. Consiglio di Stato, S. III, sent. 10.10.2019-22-10-2019, n. 7170 - Nulla la notifica a mezzo pec dell'atto giudiziario ad indirizzo della P.A. diverso da quello risultante nell'elenco del Ministero della Giustizia ex art. 16, c. 2, DL 179/12
  3. Corte dei Conti, Sez. contr. Marche, 4.9.2019, del. 41/2019/PAR - Ammissibile l'utilizzo delle graduatorie concorsuali previgenti formate da enti terzi e sull'utilizzo per le assunzioni per contratti a tempo determinato
  4. Corte dei Conti, Sez. Controllo Sardegna, 20.6.2019, del. n. 36/2019/PAR - Sull'impossibilità di utilizzare le graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato approvate da altri enti anche prima del 1 gennaio 2019
  5. Corte dei conti, Sez. Autonomie, 7 ottobre 2019, del. N. 25/SEZAUT/2019/QMIG - Copertura finanziaria del servizio di trasporto scolastico
  6. T.A.R. Salerno, Sez. I, sent. 15.5.2019-21.5.2019, n. 795 - Inapplicabilità del soccorso istruttorio al caso della mancata presentazione dell'impegno del fidejussore a fornire la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione
  7. Corte di giustizia UE, V sez., Sent. 26 settembre 2019, (causa C-63/18) - Sul contrasto con diritto comunitario del limite quantitativo di ammissione al ricorso al subappalto
  8. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, sent. 6.3.2019 - 18.3.2019, n. 406 – Indefettibilità dello svolgimento di selezioni e della motivazione anche per le nomine fiduciarie
  9. Consiglio di Stato, sent. 3588/2019 - Sulla stretta interpretazione dell'art. 106 del Codice e sulla illegittimità della proroga tecnica disposta per ritardo imputabile alla stazione appaltante
  10. L'affidamento dei servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché dei servizi ad alta intensità di manodopera dopo l'entrata in vigore della L. 55/2019

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Art 21 DPR 4/12/1997, n. 465. All. D
L. 8/6/1962, n. 604

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