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Categoria: Personale (giurisprudenza)
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Deliberazione 89/2019/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
 
La Sezione, composta dai magistrati:

 

Maurizio Stanco Presidente 
Carlo Picuno Consigliere 
Pierpaolo Grasso Consigliere 
Rossana Rummo Consigliere relatore
Michela Muti Primo referendario 

   
ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Trani (BAT), assunta al protocollo della Sezione n. 3384 del 19.07.2019;

udito il relatore Cons. Rossana Rummo nella camera di consiglio del 25 settembre 2019, convocata con ordinanza n. 65/2019;

Premesso in

FATTO

Con nota del 13.05.2019 il Sindaco del Comune di Trani (BAT) ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della l. 5.6.2003, n. 131, volto a conoscere  «se, alla luce delle previsioni dell’articolo 1, comma 363, della legge 145/2018 sia possibile assumere personale di ruolo mediante scorrimento di graduatorie di altri enti, approvate alla data del 31.12.2018, previo accordo con gli enti titolari e sino a scadenza della loro validità secondo la tempistica di cui al comma 362 e se sia possibile assumere personale a tempo determinato mediante attingimento a graduatorie di concorsi per posti di corrispondente  profilo a tempo indeterminato, proprie o di altri enti, a sensi dell’art. 36, comma 2 del decreto legislativo 165/2001». Il Sindaco di Trani chiede, preliminarmente, un’interpretazione dell’art. 1, commi 363 e seguenti, e delle norme ad essi collegate, richiamando la recente pronuncia n. 36/2019 della Sezione del controllo per la Regione Sardegna.

Considerato in

DIRITTO

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3», e, preliminarmente, occorre valutarne l’ammissibilità alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54). 

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile in quanto proveniente dall’organo legittimato a proporla. Parimenti, si riscontra l’ammissibilità oggettiva, trattandosi di quesiti, formulati in termini generali e astratti, riconducibili alla materia della
contabilità pubblica.   

Passando al merito delle questioni sollevate dal Sindaco di Trani, si rileva che quest’ultime sono state già oggetto di esame e risposta nella recentissima deliberazione n. 41/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per le Marche, depositata il 6 settembre 2019, la quale ha chiarito che la legge n. 145/2013 ha reso inapplicabile l’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350 del 2003 (possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie di altri enti) solo per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite successivamente al 1° gennaio 2019, rimanendo utilizzabile lo scorrimento per le altre graduatorie, mentre, per quanto riguarda la possibilità di assumere personale a tempo determinato mediante attingimento di graduatorie di concorsi per posti di corrispondente profilo a tempo indeterminato, proprie o di altri enti, riconoscendo la specialità della disciplina, ha ritenuto ancora applicabile l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001. 

Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni e le ampie motivazioni dell’intervenuto richiamato parere marchigiano, al quale rinvia.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

Dispone che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Trani (BAT).

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 25 settembre 2019.

Il Magistrato relatore Il Presidente
 F.to Rossana Rummo F.to Maurizio Stanco

Depositata in Segreteria il 3 ottobre 2019

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott. Salvatore Sabato