N. 00868/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00971/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 971 del 2012, proposto da:
XXXXX XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari alla via Calefati n. 269;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bari, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari - S.U.I., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Bari alla via Melo n. 97;

per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura di Bari - UTG - Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. p-ba/l/n/2009/106034, nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bari e di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bari - S.U.I.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Uljana Gazidede e Isabella Piracci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

XXXX XXXXXX ha impugnato il provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari con il quale è stata rigettata la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare presentata da tale YYYY YYYY  in favore del ricorrente, cittadino senegalese.

Come esplicitato sia nell’atto gravato sia nella nota ex art. 10 bis l. 241/90, il rigetto dell’istanza è dipeso dalla mancata presentazione del dichiarante convocato per il 30/7/2010 al fine di perfezionare la procedura di emersione.

Il ricorrente lamenta la nullità dell’atto siccome mancante del’indicazione del luogo e della data di emissione, nonché l’illegittimità dello stesso per violazione delle garanzie partecipative previste sia dalla l. 241/90 che dalla l. 102/2009.

Le Amministrazioni intimate hanno resistito alla domanda.

All’udienza del 14/5/2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato per le ragioni appresso enunciate.

Non sussiste alcun profilo di nullità dell’atto.

L’invocato art. 21 septies della legge generale sul procedimento prevede che “è nullo il provvedimento che manca degli elementi essenziali”. In assenza di una esplicita indicazione legislativa degli elementi essenziali del provvedimento può aderirsi a quella giurisprudenza secondo cui “L'atto amministrativo nullo è quello addirittura privo degli elementi di identificazione strutturale. Gli elementi essenziali cui fa riferimento l'art. 21 septies sopra citato sono la forma, il destinatario, la volontà, l'oggetto” (così, Tar Lazio – Sez. II, 5 gennaio 2011 n. 40, richiamato, da ultimo, da TAR Campania, Napoli, sez. 3, sent. 8/1/15 n. 1205). La mancata indicazione della data costituisce, pertanto, al più un’irregolarità, mentre il luogo di emissione dell’atto coincide con la sede dell’ufficio che l’ha emanato e risulta, pertanto, ex tabulas.

Fondato appare, invece, il motivo di ricorso basato sulla mancata notifica al ricorrente tanto della convocazione per il perfezionamento della procedura quanto dell’avviso ex art. 10 bis l. 241/90.

Per quanto qui di interesse, si osserva che l’art. 1 ter co. 7 l. 102/09 dispone: “Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3 (... omissis …). La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento”.

Il dato letterale è chiaro nel prevedere che solo l’ ingiustificata assenza di entrambe le parti (dichiarante e lavoratore) consente il rigetto dell’istanza. Nel caso in esame la documentazione in atti comprova che il solo dichiarante è stato destinatario della convocazione da parte dello SUI, non anche il lavoratore straniero. Né a quest’ultimo è stato notificato il preavviso il diniego, ciò che gli avrebbe consentito di dare conto quanto meno della propria precedente mancata presentazione.

Orbene, rilevato che la mancata presentazione delle parti appare la sola ragione impeditiva dell’accoglimento dell’istanza (alla luce dell’assenza - sino a quel momento - di ulteriori elementi ostativi) e che, alla luce di quest’ultima circostanza e nel bilanciamento degli interessi in conflitto (per cui lo straniero è portatore di una qualificata aspirazione – di particolare spessore – a protrarre il soggiorno sul territorio nazionale), risulta ragionevole qualificare la condotta come sanabile e concedere un’ultima opportunità (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. 2, sent. 16/4/15 n. 539 e ulteriori sentenze stessa sezione 6/11/2014 n. 1190 e 12/2/2015 n. 252), l’atto gravato va - in definitiva - annullato.

La natura della controversia induce a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Desirèe Zonno, Primo Referendario

Viviana Lenzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)