Lombardia/332/2015/PAR

 

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

 

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa Presidente

dott. Giancarlo Astegiano Consigliere (relatore)

dott.ssa Laura De Rentiis Primo referendario

dott. Paolo Bertozzi Referendario

dott. Cristian Pettinari Referendario

dott. Giovanni Guida Referendario

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario

 

nella camera di consiglio del 14 ottobre 2015

 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 4 agosto 2015, prot. n. 6716, con la quale il Sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) ha chiesto un parere in merito alla scadenza del termine per l’adozione della delibera di determinazione delle aliquote per l’anno 2015 dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta ed ha nominato relatore il Consigliere Giancarlo Astegiano;

Udito il relatore,

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha inoltrato alla Sezione un quesito con il quale ha chiesto se la delibera avente ad oggetto la determinazione delle aliquote per l’anno 2015 dell’Addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche possa essere adottata dopo la scadenza del 30 luglio.

Considerato in

DIRITTO

Ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente all’esame del merito, occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, e con successiva delibera 10 marzo 2006, n. 5, la Sezione delle Autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione consultiva attribuita alla Corte .

In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall’art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile e la richiesta deve essere formulata dall’Organo di vertice dell’Ente richiedente che nei Comuni è il Sindaco.

Nell’ambito dell’Amministrazione locale le competenze gestionali spettano ai dirigenti ma i poteri di indirizzo e rappresentanza dell’Ente risiedono nell’organo di vertice e solamente a quest’ultimo è riservata la facoltà di avvalersi della funzione consultiva della Corte prevista dal citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003.

Il quesito in esame proviene dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, risulta sottoscritto dal Sindaco dell’Ente e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile.

Quanto alla natura dei quesiti che possono essere formulati alle Sezioni regionali della Corte, il citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 delimita l’oggetto a questioni attinenti alla materia della contabilità pubblica.

L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie negli atti citati sopra, deve ritenersi riferito alla “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.

A maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all’esame delle Sezioni regionali, le Sezioni riunite della Corte, in sede di controllo, nell’esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti, precisando che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio .

In ogni caso, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all’esame della Procura della corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria.

La richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII risponde parzialmente ai criteri di ammissibilità indicati sopra nella parte in cui è finalizzata ad ottenere dalla magistratura contabile indicazioni di carattere generale in relazione alla corretta interpretazione delle disposizioni del TUEL e della legislazione speciale che regolano l’adozione della deliberazione di determinazione delle aliquote di un’entrata propria dell’ente locale, quale è l’Addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche. Al contrario, nella parte in cui l’Ente chiede se la procedura seguita in concreto sia corretta il quesito è inammissibile poiché diretto ad ottenere una verifica sulla legittimità di un atto amministrativo già adottato.

In conclusione, la richiesta di parere in esame è ammissibile nei limiti precisati sopra.

 Merito

 La questione inerente al termine entro il quale può essere adottata la deliberazione di determinazione delle aliquote dell’Addizionale comunale sul Reddito delle persone fisiche è stata affrontata in numerose occasioni da questa Sezione (per tutte: pareri n. 421 del 2012, n. 205 del 2011, n. 136 del 2011, n. 1124 del 2009, n. 21 del 2009, n. 74 del 2008, n. 92 del 2008, e n. 1124 del 2009).

La Sezione ha ritenuto sinora e ribadisce che, in linea generale, la deliberazione di determinazione delle aliquote delle imposte locali deve essere adottata prima dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio in relazione al quale dovrà avere effetto.

Infatti, l’art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 360/1998, nell’istituire la citata addizionale d’imposta, ha previsto che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito internet del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla predetta pubblicazione, la legge subordina l’efficacia della deliberazione.

La norma indicata non ha previsto termini per l’adozione della deliberazione e, quindi, occorre richiamare i termini di carattere generale previsti nell’ordinamento degli Enti locali.

In proposito, occorre osservare, da un lato, che l'art. 151, comma 1, del TUEL indica che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali è quello del 31 dicembre dell’anno precedente all’inizio dell’esercizio nel quale avrà effetto, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.

Dall’altro, l’art. 172 del TUEL prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni, i limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi da applicarsi nell’esercizio successivo.

Il combinato disposto degli artt. 151, co. 1 e 172 del TUEL evidenzia che la deliberazione di adozione delle aliquote dei tributi locali e, in particolare, dell’Addizionale comunale sul Reddito delle persone fisiche deve essere adottata prima dell’approvazione del bilancio di esercizio.

La conclusione è confermata, sia pure indirettamente, dalla previsione risultante dall’art. 1, co. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo la quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Peraltro, al fine di favorire il mantenimento dell’equilibrio finanziario degli Enti locali, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha modificato il testo dell’art. 193, co. 3 del TUEL prevedendo che “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del comma 2”.

In sostanza ed in conclusione, la deliberazione di determinazione delle aliquote dell’Addizionale comunale sul Reddito delle persone fisiche deve essere adottata prima dell’approvazione del bilancio di previsione e le aliquote possono essere variate successivamente solo in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, secondo i termini, le modalità e le condizioni delineate dall’art. 193 del TUEL, al solo fine di garantire l’osservanza dell’equilibrio di bilancio.

 P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

rende il parere chiesto dal Sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, con nota in data 4 agosto 2015, prot. n. 6716, nei termini indicati sopra.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Milano nell’adunanza del 14 ottobre 2015.

Il Consigliere Relatore

Giancarlo Astegiano

 

Il Presidente

Simonetta Rosa

 

 

Depositata in Segreteria

il 15 ottobre 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)