Pubblicato il 09/01/2018

N. 00039/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00697/2017 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 697 del 2017, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato in Torino, via Arsenale, 21;

contro

Comune di Vico Canavese, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Fogagnolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Ivrea, via Richelmy n. 24;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Comunale di Vico Canavese n. 7 del 6/4/2017, pubblicata sul sito www.finanze.it in data 8/5/2017, con la quale sono state stabilite le tariffe da applicare in materia di tassa sui rifiuti (TARI).

 Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Canavese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.1) Il Comune di Vico Canavese, in osservanza dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011 n. 214), ha trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze, in data 8/5/2017 (tramite l’inserimento nel portale del federalismo fiscale), la deliberazione consiliare n. 7 del 6/4/2017, di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI).

1.2) Contro tale provvedimento il predetto Ministero ha proposto il ricorso in epigrafe, ai sensi dell’art. 52 commi 2 e 4 del D. L.gs. n. 446/1997, lamentando l’illegittimità per violazione dell'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 1996 n. 296 e dell'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, in quanto la deliberazione impugnata è stata adottata oltre il termine del 31 marzo 2017 fissato per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1.3) Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Vico Canavese.

1.4) Nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017 questo Tribunale, con l’ordinanza n. 415, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, non ravvisando il presupposto del periculum in mora; e ha fissato comunque l’udienza del 19 dicembre 2017 per la trattazione della causa nel merito.

1.5) La difesa del Comune resistente ha depositato una memoria in vista dell’udienza fissata, in cui la causa è passata in decisione.

2) Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.

3) Va innanzitutto evidenziato che la legittimazione e l’interesse del Ministero dell’economia e delle finanze ad agire in giudizio contro il provvedimento impugnato trovano fondamento nell’art. 52 comma 4 del D.Lgs. n. 446/1997 che così dispone: “Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa”.

Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 29 agosto 2017 n. 4104: “Tale legittimazione spetta ex lege e prescinde, oltre che dalla titolarità di una posizione giuridica differenziata in capo al Ministero, anche dall’esistenza di una lesione attuale e concreta alla prerogative del Ministero o agli specifici interessi istituzionali di cui lo stesso risulti portatore”.

4) Nel merito si deve premettere quanto segue:

- l'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, con riferimento alla TARI, dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

- l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 ha stabilito che “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017”.

Non è qui in discussione il carattere perentorio del termine previsto dal citato art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006. Oggetto di discussione sono invece le conseguenze dell’inosservanza di tale termine.

Secondo il Ministero ricorrente l’adozione tardiva di deliberazioni concernenti tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali ne determina l’illegittimità e, comunque, l’inefficacia. In tal senso dovrebbe leggersi la seconda parte dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, a norma del quale "dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Di diverso avviso è il Comune resistente, che nella memoria conclusiva richiama a sostegno delle proprie tesi la già citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4104/2017 in cui si legge: “la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l’illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regime di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento). Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide. Ciò che risulta preclusa è soltanto l’applicazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio)”. Nel caso esaminato dal giudice amministrativo d’appello si discuteva di deliberazioni comunali riguardanti, tra l’altro, la determinazione delle tariffe TARI per il 2015; in proposito in quella sentenza si precisa: “nel caso di specie l’approvazione delle deliberazioni approvate oltre il termine del 30 settembre 2015 non determina in radice la loro illegittimità, ma ne preclude l’applicazione (che sarebbe stata consentita, invece, dall’approvazione tempestiva) a partire dal 1° gennaio 2015”.

A conclusioni del medesimo segno si deve pervenire per quanto riguarda la deliberazione impugnata nel presente giudizio, pacificamente adottata dopo la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017.

Si tratta ora di precisare quale sia il regime temporale di efficacia della deliberazione in questione, riconosciuta non affetta da illegittimità. In altre parole, si tratta di stabilire se le tariffe TARI tardivamente approvate dal Consiglio comunale di Vico Canavese operino o meno nell’anno 2017. Il Collegio ritiene di dare al quesito risposta positiva, nel senso di affermare che le nuove tariffe sono applicabili dal 6 aprile 2017, data di adozione della deliberazione n. 7/2017, dichiarata immediatamente eseguibile. A tale conclusione si giunge considerando quanto segue:

- negare che le tariffe in questione possano essere applicate (non retroattivamente, ma) in corso d’anno significherebbe, di fatto, sancirne l’inefficacia pur avendone riconosciuto la legittimità; e ciò appare illogico;

- come evidenziato nella memoria conclusiva del Comune resistente, si rinvengono nell’ordinamento alcune norme (art. 193 comma 3 del TUEL e art. 54 comma 1bis del D.lgs. n. 446/1997) che prevedono la possibilità per l’ente locale di modificare le tariffe nel corso dell’esercizio finanziario, sussistendo particolari circostanze ed esigenze di bilancio e di copertura dei costi; dunque una modifica “in corso d’opera” non è di per sé incompatibile con il sistema;

- infine, l’indicazione forse più importante viene dalla citata sentenza n. 4104/2017 nella parte in cui il Consiglio di Stato, sez. V, conclude per il parziale accoglimento del ricorso in quel caso proposto dal MEF “nella misura in cui è diretto a contestare l’efficacia intertemporale delle deliberazioni comunali”, dovendosi ritenere che il periodo di tempo contestato sia quello decorrente dal 1° gennaio alla data di esecutività delle deliberazioni impugnate.

5) Il ricorso va quindi parzialmente accolto nei soli limiti precedentemente indicati, relativi all’efficacia temporale della deliberazione impugnata.

Trattandosi di materia ampiamente controversa, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe nei soli limiti precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Savio Picone, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere

 

 IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 Carlo Testori

 

IL SEGRETARIO