Pubblicato il 29/08/2017

N. 04104/2017REG.PROV.COLL.

N. 09443/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9443 del 2016, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Comune di Mariano del Friuli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Pauli e Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE, Sez. I, n. 00148/2016, resa tra le parti;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mariano del Friuli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino e l’avvocato Luca Mazzeo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze diretto ad ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto in primo grado dallo stesso Ministero appellante per l’annullamento delle seguenti deliberazioni del Consiglio comunale di Mariano del Friuli: a) n. 16 del 16.10.2015, recante integrazione e modifica del regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); b) n. 18 del 16.10.2015, recante determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2015; c) n. 19 del 16.10.2015, recante approvazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015.

2. Si è costituito in giudizio per resistere all’appello il Comune di Mariano del Friuli.

3. Alla pubblica udienza del 27 luglio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. L’appello merita accoglimento in parte, nei sensi specificati in motivazione.

5. Per quanto riguarda l’ammissibilità del ricorso, la statuizione del T.a.r. risulta erronea, atteso che l’articolo 52, comma 4, d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446 testualmente prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze “può impugnare i regolamenti sulle entrate per vizi di legittimità avanti agli organi di giustizia amministrativa”.

Come riconosciuto in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa, la disposizione in esame attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze una legittimazione straordinaria a ricorrere, per l’annullamento, per motivi di legittimità, dei regolamenti e degli atti adottati dall’ente locale in materia di entrate. Tale legittimazione spetta ex lege e prescinde, oltre che dalla titolarità di una posizione giuridica differenziata in capo al Ministero, anche dall’esistenza di una lesione attuale e concreta alla prerogative del Ministero o agli specifici interessi istituzionali di cui lo stesso risulti portatore.

In questo senso si è espresso questa stessa Sezione (17 luglio 2014 n. 3817) chiarendo condivisibilmente che “l’articolo 52 del d. lgs. n. 446 del 1977 attribuisce […] al Ministero dell'economia e delle finanze una sorta di legittimazione straordinaria a ricorrere alla giustizia amministrativa, per l'annullamento dei regolamenti e degli atti in materia di tributi adottati dall'ente locale, per motivi di legittimità. Tale legittimazione, conferita al Ministero dalla norma citata, prescinde dall'esistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in capo allo stesso dicastero, configurandosi come una legittimazione ex lege, esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero dalla stessa legge (cfr. Cons. Stato, sez. 3, parere del 14 luglio 1998)”.

6. Il ricorso di primo grado era ed è quindi ammissibile e va esaminato nel merito.

7. Il Ministero ha impugnato le deliberazioni comunali sopra indicate, deducendone l’illegittimità in quanto adottate in violazione del termine di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Tale disposizione prevede che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Il Ministero appellante evidenzia che, con riferimento all’anno 2015, il termine di deliberazione del bilancio di previsione – fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall’art. 151, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 200, n. 267 – per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia era stato differito (con decreto n. 974 del 20 luglio 2015 dell’Assessore regionale alle autonomie locali, delegato dalla Protezione civile, come previsto dall’articolo 14, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27) al 30 settembre 2015.

Nel caso di specie pertanto il Ministero sostiene che, essendo gli atti impugnati stati approvati in data 16 ottobre 2015, essi sarebbero illegittimi per violazione del citato termine perentorio.

8. La tesi del Ministero merita solo parziale condivisione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007, invero, la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l’illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regine di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento). Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide. Ciò che risulta preclusa è soltanto l’applicazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio).

9. Ciò implica che nel caso di specie l’approvazione delle deliberazioni approvate oltre il termine del 30 settembre 2015 non determina in radice la loro illegittimità, ma ne preclude l’applicazione (che sarebbe stata consentita, invece, dall’approvazione tempestiva) a partire dal 1° gennaio 2015. Ed è solo in questi termini (nella misura in cui è diretto a contestare l’efficacia intertemporale delle deliberazioni comunali) che l’appello del Ministero merita accoglimento.

10. La peculiarità e la parziale novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente il ricorso di primo grado, nei sensi specificati in motivazione.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli   Carlo Saltelli
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO