Del. n. 23/2018/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 2 maggio 2018

composta dai magistrati:

Consigliere Pasquale PRINCIPATO - Presidente
Consigliere Mario GUARANY - Componente
Consigliere Fabia D’ANDREA - Componente
Consigliere Valeria FRANCHI - Componente
Consigliere Marco DI MARCO - Componente  Relatore
Primo Referendario Fabrizio CERIONI - Componente

P A R E R E

C O M U N E D I M A L T I G N A N O

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;

VISTO l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere del Comune di Maltignano, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 5 marzo 2018;

UDITO il relatore dott. Marco Di Marco;

FATTO

In data 5 marzo 2018 è pervenuta, per il tramite del CAL della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal sindaco del Comune di Maltignano ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L. 131/03.

Il sindaco pone un quesito in materia di qualificazione della spesa per sorte capitale, rivalutazione ed interessi derivante dal riconoscimento di debito fuori bilancio conseguente a sentenza di condanna al risarcimento di danni per aree illecitamente espropriate ed irreversibilmente trasformate.

In particolare, l’Ente chiede se possa riconoscersi natura di spesa d’investimento al risarcimento comprensivo di interessi e rivalutazione dovuto nei casi di “accessione invertita” alla luce dell’orientamento espresso dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania con sentenza del 24 giugno 2015, n. 649 secondo cui il predetto risarcimento “costituisce la contropartita della possibile stabilizzazione dell’acquisto in capo all’amministrazione comunale, la quale pertanto acquisisce un bene del proprio patrimonio”.

Al riguardo l’Ente richiama:

- l’orientamento della Cassa Depositi e Prestiti in materia di “accessione invertita” espresso nella circolare n. 1255/2005 nella quale viene precisato che “nei casi di procedure espropriative, anche illegittimamente condotte, la CDP ha, infatti, adottato il criterio secondo il quale al debito dell’ente corrisponde un debito certo liquido ed esigibile soltanto nel momento in cui è emesso il provvedimento conclusivo dell’esproprio (sia esso decreto, accordo bonario, sentenza). L’importo indicato nel provvedimento – indennità ovvero risarcimento danni – rappresenta il corrispettivo dell’investimento, cui corrisponde un incremento nel patrimonio dell’ente”;

- la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria del 18 marzo 2015, n. 24 che, nel riportarsi ai contenuti della predetta circolare, ha affermato che il riconoscimento della natura di spese di investimento deve essere riservato oltre che al “prezzo” del bene espropriato che rappresenta il correlato valore dell’investimento, anche a quelle per rivalutazione monetaria ed interessi dovuti al proprietario dell’area acquisita dall’ente fino alla data del deposito della sentenza che definisce la procedura espropriativa e che riconosce gli oneri rivalutativi stessi, tanto indipendentemente dalla natura dell’occupazione d’urgenza, sia essa un’occupazione appropriativa o usurpativa.

Ai fini dell’ammissibilità, il sindaco richiedente ha dichiarato che: il quesito ha carattere generale e attiene a temi relativi alla contabilità pubblica; il quesito non riguarda provvedimenti già adottati dall’Amministrazione e non interferisce con i controlli ex art. 1, co. 166 e ss. della legge 266/2005; il quesito non prospetta questioni inerenti alla sussistenza di danni erariali di competenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti; sulla materia è stata emessa la deliberazione n. 13/2016 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte di conti.

 

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

CON RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI RICEVIBILITA’ E DI AMMISSIBILITA’

1. Preliminarmente all’esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

1.1 L’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica resi su richiesta delle Regioni nonché dei Comuni, Province e Città Metropolitane, da inoltrare per il tramite del CAL.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto formulata dal sindaco che ha la rappresentanza legale dell’ente e pervenuta per il tramite del CAL.

1.2 Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta è ammissibile.

La corretta qualificazione di una spesa - in termini di spesa d’investimento o di spesa corrente – costituisce, infatti, in considerazione delle numerose implicazioni che possono conseguirne in relazione all’imputazione di bilancio, alle modalità di finanziamento, alla costruzione degli equilibri interni, al rispetto dei saldi di finanza pubblica, un quesito pacificamente riconducibile alla materia della “contabilità pubblica” in cui può svolgersi l’attività consultiva della Corte.

La riferibilità del quesito a tematiche di contabilità pubblica risulta confermato da una precedente decisione delle Sezioni riunite in sede di controllo, peraltro citata nella richiesta di parere (delibera del 27 luglio 2016 n. 13/QMIG/2016), intervenuta sulla problematica relativa alla finanziabilità con mutuo di debiti fuori bilancio per rivalutazione ed interessi liquidati in sentenze pronunciate all’esito di giudizi in materia di procedure espropriative.

1.3 L’ammissibilità del quesito non resta pregiudicata neppure dall’esistenza della precedente delibera n. 45/2013/PAR del 14 maggio 2013 emessa da questa Sezione regionale in risposta ad altro quesito formulato dallo stesso Comune di Maltignano.

Premesso che in applicazione del principio del ne bis in idem non sarebbe ammissibile una richiesta di parere avente il medesimo oggetto, nella citata deliberazione n. 45/2013 la Sezione ha affrontato il diverso problema della finanziabilità con mutuo di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna al pagamento di un’obbligazione risarcitoria relativa all’accessione invertita di un’area immobiliare, depositata successivamente al 7 novembre 2001 (data di entrata in vigore dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 che, nel riformulare il testo dell’art. 119 Cost., ha posto il divieto di finanziamento della spesa corrente con l’indebitamento).

In quella occasione la Sezione ritenne di dover fornire risposta negativa al quesito formulato dall’ente (negando la possibilità del ricorso al debito) sul presupposto che la spesa, in quanto destinata al risarcimento di un danno, avesse natura di spesa corrente. Conseguentemente, richiamandosi ai principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 12 del 27 dicembre 2007, ribadì il principio secondo cui “nel caso di una (…) sentenza esecutiva di condanna emessa successivamente al 7 novembre 2001, ma relativa a fatti accaduti precedentemente alla predetta data, il debito deve ritenersi “maturato” al momento del deposito della sentenza stessa e non già al momento - antecedente - in cui l'ente, soggetto passivo dell'obbligazione pecuniaria, avrebbe dovuto eseguire la controprestazione da cui è scaturita, in seguito, la sentenza esecutiva”.

Il quesito all’odierno esame verte su un oggetto differente in quanto non riguarda il tema specifico delle modalità di finanziamento di un debito fuori bilancio (da individuare in risorse di parte corrente oppure nel ricorso all’indebitamento) ma pone il problema più generale della qualificazione contabile della relativa spesa.

È chiaro, tuttavia, che la soluzione del quesito finisce per interferire fatalmente con il tema dell’indebitamento dal momento che l’assunzione di nuovi mutui è sempre consentita in presenza di spese di investimento.

NEL MERITO

2. Il sindaco del Comune di Maltignano interroga la Sezione in merito al problema della qualificazione della spesa per riconoscimento di debiti fuori bilancio conseguenti a sentenze di condanna al risarcimento di danni per aree irreversibilmente trasformate ed acquisite al patrimonio comunale. In particolare, chiede se possa attribuirsi natura di investimento alle voci di spesa relative a sorte capitale, rivalutazione ed interessi. 3. I dubbi interpretativi dell’Ente istante scaturiscono dalla ricostruzione dell’istituto dell’accessione invertita (detta anche occupazione appropriativa) offerta dalla Suprema Corte di cassazione.

3. I dubbi interpretativi dell’Ente istante scaturiscono dalla ricostruzione dell’istituto dell’accessione invertita (detta anche occupazione appropriativa) offerta dalla Suprema Corte di cassazione.

Infatti, a partire dalla nota sentenza a Sezioni Unite 26 febbraio 1983, n. 1464, in giurisprudenza è stato affermato il principio in base al quale nelle fattispecie in cui la pubblica amministrazione procede all’occupazione di un fondo di proprietà privata per la realizzazione di un’opera pubblica e tale occupazione sia illegittima (per mancanza di un formale atto di esproprio a conclusione della procedura, ovvero per decorso dei termini in relazione ai quali l’occupazione poteva ritenersi legittima), la radicale trasformazione del fondo e la sua irreversibile destinazione alla costruzione dell’opera determinano l’estinzione del diritto di proprietà del privato e la sua contestuale acquisizione a titolo originario in capo all’ente pubblico, salvo il diritto al risarcimento del danno in favore del soggetto spogliato del diritto dominicale. L’accessione invertita costituisce, quindi, un illecito aquiliano che determina, allo stesso tempo, l’acquisto a titolo originario del diritto di proprietà in capo alla pubblica amministrazione e la nascita di un correlato diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass. Sez. un. 25 novembre 1992, n. 12456).

Dal carattere risarcitorio della spesa destinata a ristorare il danno subìto dal privato derivano i dubbi in merito alla possibilità di poterla configurare come spesa d’investimento.

2. L’art. 3, co. 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria per l’anno 2004) ha definito la nozione di investimento prevedendo che ai fini dell’art. 119 Cost. costituiscono investimento:

“a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio”.

Dunque, ai sensi del citato comma 18, lett. e) costituiscono investimenti la “acquisizione di aree”, gli ”espropri” e le “servitù onerose”.

La norma è stata fatta oggetto di interpretazione da parte delle Sezioni regionali di controllo che hanno affrontato il problema dell’estensione oggettiva del comma 18 cit. in rapporto al tema del riconoscimento dei debiti fuori bilancio e della loro finanziabilità con mutuo. Infatti, successivamente alla modifica dell’art. 119 Cost. operata dalla l. cost. 1/2001, la qualificazione di una spesa in termini di investimento riveste carattere dirimente ai fini della sua finanziabilità con l’indebitamento. Inoltre, con specifico riferimento alla materia dei debiti fuori bilancio, l’art. 41, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha precisato il regime di applicazione dell’art. 194, comma 3, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevedendo che l’assunzione di mutui prevista per la loro copertura dalla norma da ultimo citata è consentita con esclusivo riferimento alle spese maturate prima dell’8 novembre 2001 (data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/2001). Tale limite temporale, in considerazione di quanto detto, non trova applicazione per le spese di investimento in quanto per il loro finanziamento non vi è alcuna preclusione.

Nella delibera della Sezione di controllo per la Regione Puglia è stato affermato che “ai sensi dell’art. 3, comma 18, lett. e) della L. n. 350/2003, l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose rientra nella nozione di investimento ma tale fattispecie deve ritenersi circoscritta alle fisiologiche attività di acquisizione di aree e che non comportino maggiori oneri”. Infatti, prosegue la Sezione richiamando il contenuto di un precedente della Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n. 20/2007/PAR del 4/10/2007), “la ragione per cui correttamente la Cassa Depositi e prestiti esclude dalle spese finanziabili quelle di natura risarcitoria sta nel fatto che possono qualificarsi di investimento tutte e solo le spese che concorrono “fisiologicamente” a determinare il costo dell’opera, e non anche quelle che “patologicamente” si possono aggiungere in conseguenza di attività o comportamenti illeciti commessi dall’Amministrazione, da cui scaturisca l’obbligo di risarcimento del danno”.

3.1 Le Sezioni giurisdizionali regionali hanno affrontato la medesima problematica nell’ambito di vicende processuali scaturite da atti di citazione per l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 30, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nel caso di ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’articolo 119 della Costituzione.

In relazione ad una fattispecie di “occupazione usurpativa” derivante da annullamento della procedura di esproprio, la sentenza della Sezione giurisdizionale per l’Umbria del 18 marzo 2015, n. 24, dopo aver ribadito la natura di spesa corrente delle spese connesse al contenzioso originato dalla procedura espropriativa (spese legali, spese di giustizia, etc.), ha riconosciuto la natura di spesa di investimento a quelle per rivalutazione ed interessi dovuti al proprietario fino alla data di deposito della sentenza in quanto tale soluzione “tiene conto anche delle modalità concrete delle acquisizioni espropriative (in larga parte soggette a contenzioso) e dei tempi occorrenti per la loro realizzazione, bilanciandone - secondo canoni di giustizia, oltre che di intrinseca ragionevolezza e congruità - le ricadute economiche sui valori dei beni a confronto: area espropriata e prezzo pagato. E ciò prescindendo, quanto a quest’ultimo, del relativo nomen (“indennità” o “risarcimento”), legato al procedimento seguito per la sua concreta determinazione (provvedimento amministrativo, accordo bonario o sentenza)”. Pertanto, “il procedimento giudiziale che conclude la procedura espropriativa illegittima viene principalmente in rilievo quale metodo di determinazione in concreto del prezzo dovuto per l’area acquisita.

Nel medesimo solco interpretativo si è posta anche la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania. I giudici campani, chiamati a pronunciarsi su un caso di illecito spossessamento del privato e di irreversibile trasformazione dei suoli, hanno ritenuto che nella fattispecie “può ravvisarsi una spesa di investimento atteso che il risarcimento del danno, comprensivo degli interessi e della rivalutazione monetaria (tali poste nei debiti c.d. di valore, a differenza di quelli c.d. di valuta, non costituiscono accessori del credito), è la contropartita della possibile stabilizzazione dell’acquisto in capo all’Amministrazione, che, pertanto, acquisisce un bene nel proprio patrimonio, con possibilità di qualificare la predetta spesa in conto capitale” (Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza 24.6.2015, n. 649).

3.2 Le posizioni giurisprudenziali di cui si è dato conto sono in linea con l’orientamento della Cassa Depositi e Prestiti la quale, già dalla circolare n. 1255/2005, nel rilievo che il provvedimento conclusivo della procedura espropriativa costituisce il momento che segna “l’incremento patrimoniale” nel quale si compendia l’investimento, aveva riconosciuto che l’importo indicato nel provvedimento stesso – sia esso un decreto, un accordo o una sentenza – rappresenta il corrispettivo dell’investimento indipendentemente dalla sua qualificazione formale come indennità o risarcimento. Con la conseguenza di ritenere finanziabili con mutuo, nei casi di procedure espropriative - anche illegittimamente condotte – non soltanto le spese relative alla “sorte capitale” ma anche quelle destinate al pagamento di rivalutazione ed interessi maturati dopo il 7 novembre 2001 e fino al deposito della sentenza.

Tale posizione è stata costantemente ribadita nelle successive circolari e, da ultimo, riconfermata nella circolare n. 1280 del 27 giugno 2013, così come integrata con le modifiche del 10 luglio 2017 (cfr. par. 15).

3.3 Un ulteriore spunto ermeneutico può rinvenirsi nella giurisprudenza dalla Corte costituzionale. Investita della questione di legittimità dell’art. 1, commi da 16 a 21 della legge 350/03 in relazione all’art. 119, comma 6 della Costituzione, la Consulta ha affermato nella sentenza n. 425/2004 che il contenuto della nozione di investimento non può essere determinato a priori in modo assolutamente univoco sulla base dell’interpretazione delle sole disposizioni costituzionali. Piuttosto, si tratta di nozione che, seppur fondata sui principi della scienza economica, è concretizzata da norme il cui contenuto è connotato da un qualche margine di discrezionalità politica. Infatti, la nozione di investimento definita dalle disposizioni in commento si presenta più ampia rispetto a quella strettamente contabile che fa riferimento alle sole erogazioni di denaro pubblico cui corrisponde l’acquisizione di un correlato valore al patrimonio dell’ente che effettua la spesa: infatti, ai sensi del comma 18, lett. g) ed i) sono investimenti anche i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione degli investimenti di altri enti pubblici, nonché gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. Il denominatore comune delle spese che il comma 18 cit. qualifica investimenti, prosegue la Consulta, è dunque rinvenibile nel concorso all’accrescimento del patrimonio pubblico considerato nel suo complesso.

3.4 La posizione della Corte costituzionale è stata successivamente recepita delle Sezioni riunite della Corte dei conti che, nella deliberazione del 28 aprile 2011, n. 25, hanno osservato come l’elencazione contenuta nell’art. 3, comma 18 si basi “su una nozione di investimento che considera tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall’ente deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare”. Quindi, l’investimento deve comportare un “aumento della ‘ricchezza’ dell’ente stesso, che si ripercuote non solo sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri”.

4. Nel tratteggiato contesto interpretativo il Collegio ritiene che possa riconoscersi natura di spesa d’investimento alla spesa per il risarcimento del danno liquidato da sentenza in favore del proprietario spogliato del diritto di proprietà per effetto di un’occupazione illegittima dei suoli.

Ciò che rileva ai fini della soluzione al quesito è che nelle fattispecie di accessione invertita, a prescindere dalla soluzione da offrire al problema – di natura squisitamente civilistico - della configurabilità dell’istituto come fatto illecito ovvero come espropriazione sostanziale1 , è che la liquidazione giudiziale del danno costituisce il controvalore del bene corrispondente al valore venale del bene al momento della sua irreversibile trasformazione rivalutato fino al deposito della sentenza.

Tradizionalmente, i criteri di quantificazione del danno adottati dalla giurisprudenza della Cassazione hanno assicurato il ristoro integrale del pregiudizio subìto dal privato come conseguenza della realizzazione dell’opera pubblica ponendo a carico dell’amministrazione un onere finanziario corrispondente al valore del bene acquisito (onere, peraltro, ben più gravoso rispetto a quello che l’amministrazione avrebbe dovuto sostenere per il pagamento dell’indennità in caso di espropriazione legittima).

Anche sul versante normativo, il vigente art. 55 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (succeduto a vari interventi legislativi tesi a limitare l’importo del risarcimento dovuto al privato2 e ad una pronuncia della Corte costituzionale3 ) prevede che “Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L) 2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1997 (L)4 .

Alla luce di quanto precede, dunque, deve ravvisarsi l’esistenza di un collegamento - sotto il profilo causale - tra l’incremento patrimoniale che si realizza con l’acquisto del diritto di proprietà in capo all’ente pubblico per effetto dell’occupazione illegittima e obbligazione risarcitoria in favore del privato commisurata al valore venale del bene.

In virtù del predetto collegamento questo Collegio ritiene, facendo propri i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 425/2004 cit. e ribaditi dalla deliberazione n. 25/2011 delle Sezioni riunite della Corte dei conti – che la spesa destinata al risarcimento del danno conseguente ad accessione invertita sia riconducibile alla nozione di spesa di investimento in quanto essa concorre all’accrescimento del patrimonio pubblico dell’ente, ed è destinata a ripercuotersi non soltanto sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri.

Tale posizione, oltre ad essere coerente con gli orientamenti maturati in seno alle Sezioni giurisdizionali e con le circolari della Cassa Depositi e Prestiti, sposa una visione “sostanzialistica” della vicenda appropriativa rigettando la soluzione alternativa fondata sul dato meramente formale del nomen iuris attribuito alla spesa (risarcimento, in luogo di indennità).

5. Il Comune di Maltignano, infine, chiede se possa attribuirsi natura di investimento anche alle spese per rivalutazione ed interessi liquidate in sentenza.

Sul punto deve darsi conto della pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti del n. 13/16 cit. con la quale è stato stabilito, con particolare riguardo ai debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative concluse con provvedimento o accordo tra le parti, che le spese per rivalutazione ed interessi possono essere finanziate con mutuo in quanto costituiscono parte del corrispettivo, globalmente e concretamente determinato, dovuto al creditore dall’ente espropriante per l’acquisizione al proprio patrimonio del bene espropriato.

Sebbene la fattispecie affrontata dalle Sezioni riunite sia parzialmente diversa da quella che qui ne occupa, non vi sono valide ragioni per escludere l’applicazione dei principi appena ricordati ai casi di accessione invertita.

Invero, se, come chiarito in precedenza, il risarcimento a cui è tenuto l’ente rappresenta il controvalore del bene, anche la rivalutazione e gli interessi maturati fino al deposito della sentenza hanno natura di spesa di investimento in quanto costituiscono voci di spesa direttamente riconducibili all’attualizzazione del complessivo ‘prezzo’ del bene acquisito (in questi termini, Sez. riun., 13/2016 cit.).

Infatti, nelle obbligazioni di valore - in cui l’oggetto diretto e originario della prestazione consiste in una cosa diversa dal denaro - la rivalutazione e gli interessi hanno il solo scopo di ricostituire il patrimonio del privato nella consistenza che aveva prima del fatto illecito (per tener conto delle variazioni del potere di acquisto della moneta) e di tener indenne il danneggiato dall’ulteriore danno da ritardato adempimento.

Rimangono esclusi dalla nozione di investimento – restando con ciò confermata la posizione delle Sezioni regionali di controllo per la Puglia (del. 87/2013 cit.) e per il Veneto (del. 20/2007 cit.) - le ulteriori voci di spesa eventualmente liquidate in sentenza (spese legali, consulenze, spese di giustizia, etc.), nonché gli interessi moratori e le altre componenti di danno che possono aggiungersi in conseguenza dell’attività illecita dell’amministrazione e che non concorrono a determinare il valore dell’immobile acquisito (lucro cessante).

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.

ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al sindaco del Comune di Maltignano e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche. Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 2 maggio 2018.

Il relatore

f.to Marco Di Marco

Il Presidente

f.to Pasquale Principato

Depositata in Segreteria in data 3 maggio 2018

Il direttore della Segreteria

f.to Carlo Serra

 

[note nel testo della sentenza]

1 Cfr. Cass. 11 luglio 1990, n. 7210

2 Cfr. art. 1, co. 65 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e art. 3, co. 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recanti modifiche dell’art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.

3 Corte Costituzionale, sentenza del 2 novembre 1996, n. 369.

4 Il testo originario dell’art. 55 del DPR 327/01 è stato dapprima modificato dall’art. 1, co. 1, lett. pp) del D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e, successivamente, dall’art. 2, co. 89 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.