DELIBERAZIONE n.80/2011/PAR

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise nell’adunanza del 14 settembre 2011

composta dai magistrati:

 

dott. Giorgio Putti, Presidente,

dott. Silvio Di Virgilio, Consigliere,

relatore dott. Luigi Di Marco, Referendario, relatore

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Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R. D. del 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Visto il Regolamento n.14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con delibera dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata

nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente  ad  oggetto  gli  indirizzi  ed  i  criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Sant’Agapito (IS) con nota prot. n.2865 del 6 agosto 2011, registrata al protocollo di questa Sezione n.0001452 dell’ 8 agosto 2011, concernente l’istituzione del servizio di mensa scolastica e di trasporto dei bambini e la relativa copertura delle spese.

VISTA l’ ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di controllo n.15/PRES/2011 del 12 settembre 2011 che ha fissato per il giorno 14 settembre 2011 la convocazione del Collegio per l’adunanza della

Sezione;

UDITI i magistrati relatori.

RITENUTO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Sant’Agapito (IS) con nota prot. n.2865 del 6 agosto 2011, registrata al protocollo di questa Sezione n.0001452 dell’8 agosto 2011, ha inviato una richiesta di parere in merito alla istituzione del servizio di mensa scolastica, di quello per trasporto dei bambini e dei relativi costi.

Il Sindaco pone a questa Sezione i seguenti quesiti:

Se il costo del servizio istituendo potrà essere a totale

dell’Amministrazione e, nel caso affermativo,su quali capitoli di bilancio deve gravare;

In che misura il cittadino utente dovrà contribuire. 

 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare va rilevato che l’art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n.131 (in attuazione dell’art.118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative) ha investito le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di funzioni ‘’consultive‘’, da esercitarsi attraverso pareri espressi in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni e, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, o direttamente, da Comuni, Province e Città Metropolitane.

In materia è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione del 27 aprile 2004, che ha determinato gli indirizzi e i criteri generali applicativi della disposizione sopra citata, fissando i requisiti indispensabili di carattere soggettivo (elencazione degli enti richiedenti e provenienza dall’organo di rappresentanza dei medesimi) ed oggettivo (attinenza con le materie della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto delle questione da affrontare) entro i quali le Sezioni regionali di controllo possono esercitare detta funzione, sempreché la manifestazione di giudizio espressa non interferisca su specifiche fattispecie concrete nelle quali potrebbero pronunciarsi, nell’ambito della loro competenza, altri organi, quali ad esempio la Procura regionale o la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

Peraltro la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno/3luglio 2009, ha riesaminato la pronuncia del 2004 modificando ed integrando tali indirizzi e criteri generali. Ad essa è seguita la lettera del Presidente della Corte dei Conti del 28 settembre 2009, pervenuta il 30 settembre 2009 e registrata al prot. n.3151/15/PAR, contenente ulteriori indicazioni riferite alla funzione consultiva intestata alla Corte dei conti.

Inoltre, in ordine all’ampiezza dell’attività consultiva attribuita alla Corte dei conti dalla legge 5 giugno 2003 n.131 e della conseguente valutazione circa l’ammissibilità delle richieste di parere - in presenza di contrasti interpretativi  di alcune Sezioni regionali di controllo al fine di garantire, così come disposto dall’art.17, comma 31, del d.l. n.78/2009, la coerenza dell’attività svolta dalla Corte dei Conti - si sono pronunciate le Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n.54/CONTR/10. In base al potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo - competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica - che la citata legge assegna alle Sezioni Riunite, con la pronuncia sopra riportata le Sezioni Riunite non hanno ritenuto di condividere l’interpretazione ‘’espansiva del concetto di contabilità pubblica quale emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione ad analoghe espressioni impiegate dal Legislatore nell’art. 103 della Costituzione e nell’art.1, comma 1, della legge n.20/94, per stabilire gli ambiti della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti’’. Le Sezioni non ritengono ‘’parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio.’’

Le Sezioni Riunite nel richiamare quindi quanto la Sezione delle Autonomie aveva avuto modo di precisare con deliberazione n.5 del 17 febbraio 2006, in una visione dinamica del concetto di contabilità pubblica, affermano che ‘’la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica - espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’artt.117 della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Si vuole in tal modo evidenziare come talune materie (quali quella concernente il personale, l’attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi etc.) - in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di  quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi  individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.’’

Giova inoltre precisare che i pareri e le altre forme di collaborazione richieste alla Corte dei Conti si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri degli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno.

Il parere della Sezione pertanto non può che rimanere ancorato a profili di carattere generale pur se la richiesta proveniente dall’ente pubblico risulta motivata dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione.

Con riferimento alla richiesta di parere del Comune di Sant’Agapito vanno pregiudizialmente esaminate le condizioni di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Quanto al primo aspetto, la Sezione rileva che la richiesta di parere proviene dal Sindaco e che risulti quindi soddisfatto il requisito di legittimazione attiva richiesto dall’art.7, co. 8, della Legge 5 giugno 2003, n.131 (meglio nota come legge La Loggia). 

Va ricordato, peraltro, che le richieste di parere dovrebbero, di norma, essere formulate da Comuni, Province e Città metropolitane tramite il Consiglio delle Autonomie locali e che, solo in via sussidiaria laddove non ancora istituiti, esse possano provenire direttamente dai predetti enti locali.

La richiesta del Sindaco del Comune di Sant’Agapito, inviata direttamente a questa Sezione, è pervenuta successivamente all’approvazione, da parte del Consiglio regionale delle modifiche allo Statuto della Regione Molise.

La legge regionale di modifica, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione il giorno 2 marzo 2011, tuttavia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 comma 3 e 17 comma 1 della L.R. n.36 del 24.10.2005 - i quali rispettivamente prevedono che il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione (art.2) e che nel caso in cui il Governo promuova il giudizio di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 3, è sospeso sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale (art.17) - non risulta, allo stato, essere ancora entrata in vigore, avendo il Governo, nel Consiglio dei Ministri del 23.03.2011 deliberato di proporre il giudizio di legittimità in via principale davanti alla Corte Costituzionale la cui decisione, alla data odierna, non risulta ancora intervenuta e/o pubblicata.

Pertanto, non potendo il Comune adire né il Consiglio delle autonomie locali previsto dall’art.66 dello Statuto né, nelle more dell’emanazione della legge regionale di organizzazione e funzionamento del predetto organismo, la Conferenza regionale delle autonomie locali ai sensi dell’art.71, la richiesta di parere deve essere considerata ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo la Sezione ritiene che così come delimitato dalla Sezione Autonomie nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nella deliberazione n.5/2006 del 10 marzo 2006, e dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n.54/CONTR/10 sopra richiamata, la questione sollevata può considerarsi pienamente rientrante nell’ambito della materia della contabilità pubblica.

Nel merito la richiesta di parere attiene alla facoltà per l’ente locale di erogare gratuitamente ed in forma generalizzata il servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico.

Si tratta di un servizio a domanda individuale, vale a dire di un servizio che i comuni non sono tenuti a fornire obbligatoriamente ma in forma facoltativa in quanto rientrante in quelle attività gestite direttamente dall’ente locale, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Le categorie dei servizi pubblici in discorso sono state individuate, ai sensi dell’art.6 del decreto legge 28 febbraio 1983, N.55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983. Per tali categorie di servizi è previsto l’obbligo di una percentuale minima di copertura dei costi e, per essi, gli enti locali hanno l’obbligo di richiedere agli utenti la contribuzione, anche a carattere non generalizzata.

L’esame delle categorie individuate dal predetto decreto ministeriale pone in evidenza che il servizio di mensa sia ricompreso e pertanto soggetto alle condizioni dello stesso mentre non risulta in esso individuato il trasporto scolastico, ancorchè possa agevolmente affermarsi che, per le sue caratteristiche, rientri nel concetto di servizio a domanda individuale.

Componente fondamentale della decisione di attivare o meno un servizio a domanda individuale è che sussistano nell’ente le condizioni economiche per farlo.

Peraltro, sulla problematica sottoposta a questa Sezione dal Comune di Sant’Agapito ha formulato un articolato parere la Sezione Regionale di Controllo della Campania, n.7 del 25 febbraio 2010, pienamente condiviso da questa Sezione.

La Sezione

P.Q.M

Nelle considerazioni suesposte è il parere della Sezione.

Dispone che della presente delibera sia data comunicazione all’Ente proponente. 

   I Magistrati relatori                                      Il Presidente

F.to (dott. Silvio Di Virgilio)                   F.to (dott. Giorgio Putti)

 

F.to (dott. Luigi Di Marco) 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 settembre 2011 

       Il Direttore Amministrativo

      F.to (dott. Davide Sabato)