Del. n. 4/2009/PAR

 

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

  • Pres. Sez. Silvio AULISI Presidente
  • Cons. Gianfranco BUSSETTI Componente
  • Cons. Paolo SCARAMUCCI Componente
  • Cons. Paolo GIUSTI Componente
  • Cons. Paolo PELUFFO Componente
  • Cons. Graziella DE CASTELLI Componente
  • Ref. Alessandra Sanguigni Componente
  • Ref. Laura D’AMBROSIO Componente

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Graziella De Castelli;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 15/12/08 Prot. N. 91, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Castiglione di Garfagnana, nella quale si chiede se sia possibile, successivamente al termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e prima del termine (30 novembre) per l’assestamento del bilancio di previsione, variare le tariffe TARSU dell’anno in corso.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all’esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell’organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell’espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei Conti). Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.

3. In ordine al requisito oggettivo si ritiene che la materia, su cui verte la richiesta di parere, attenga al profilo della contabilità pubblica in senso stretto, inerendo specificatamente all’interpretazione delle norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dell’Ente ed ai principi di equilibrio economico-finanziario e di pareggio del bilancio. E’, pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

4. Nel merito, la Legge 133/08, art. 77 bis, comma 30, introduce una disciplina derogatoria per la TARSU stabilendo che “resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”.

Al fine di individuare i termini e le decorrenze degli incrementi TARSU consentiti dall’art. 77 bis citato, occorre, in primis, fare riferimento all’art.54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che, nell’ambito della individuazione dei poteri degli enti territoriali in ordine alla determinazione delle aliquote di alcuni tributi e della fissazione delle tariffe dei servizi pubblici locali, ha previsto che tale adempimento sia propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione (con la locuzione “ai fini dell’approvazione” appositamente introdotta dal decreto legislativo n.56/98), rendendo così palese il collegamento teleologico fra decisioni dell’ente territoriale in materia di finanza locale e formazione del Bilancio di previsione (in tale senso anche parere Sez. Lombardia n.14/2006). L’art.53, comma 16, L.16 dicembre 2000 n.388, come sostituito dall’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, interviene sulla materia e consolida un quadro normativo che esalta sempre più il processo della programmazione, quale attività di analisi e valutazione della possibile evoluzione della gestione dell’Ente, nel rispetto delle compatibilità economico – finanziarie, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri quale espressione dell’impegno che gli organi di governo dell’ente assumono nei confronti dei cittadini. La norma chiarisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, precisando inoltre che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. Ad ulteriore conferma di tale assunto si richiama l’art.172, lettera e), del TUEL il quale richiede che siano allegati al bilancio previsionale, tra gli altri documenti, anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

5. Le considerazioni svolte inducono a ritenere che soltanto con il bilancio di previsione si possano definire le quantità di risorse finanziarie che debbono essere impiegate per ottenere il livello quantitativo e qualitativo di servizi pubblici che l’ente intende assicurare alla collettività nel rispetto del principio fissato dall’art. 119, comma quarto della Costituzione, ed in tal senso si esprime anche il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6400/06; devono però essere approfondite alcune tematiche che ineriscono fenomeni e fatti gestionali che, per ragioni impreviste e imprevedibili al momento dell’elaborazione dei documenti di programmazione e contabili, impongono aggiustamenti o aggiornamenti in corso d’esercizio. A tale riguardo il legislatore, con l’art.54 comma 1 bis del D.Lgs. 446/97 introdotto dall’articolo 54 della legge 388/2000, ha previsto un’ulteriore disciplina di dettaglio, diretta a consentire agli enti di modificare le tariffe e i prezzi pubblici in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario, stabilendo inoltre che tale incremento tariffario non possa avere effetto retroattivo. Tale norma, però, limita la sua applicabilità alle sole entrate extratributarie; questa interpretazione corrisponde sia ai principi della norma stessa che ai principi informatori della potestà tributaria locale, confermati dall’art. 3 comma 1 dello Statuto dei Contribuenti (Legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.) per il quale, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Laddove il legislatore abbia voluto introdurre deroghe ai termini di cui all’art. 53, comma 16, L.16 dicembre 2000 n.388 e dell’art. 172, lettera e), del TUEL, lo ha fatto esplicitamente come nel caso del decreto-legge 11 maggio 2007, n.61, convertito con la legge 5 luglio 2007, n.87, che ha introdotto una disciplina derogatoria per la sola regione Campania o come nel caso del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n.507, recante, tra le altre, norme per la revisione ed armonizzazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il quale detta all’art.79, comma 4, una disciplina transitoria circa la facoltà di riequilibrio delle tariffe consentendo, solo fino al 30 novembre 1994, la possibilità di modificare le tariffe TARSU prevista dall’art.33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

In definitiva la Sezione non ritiene possibile la variazione in corso di esercizio delle tariffe TARSU.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 91 del 15 dicembre 2008.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di Castiglione di Garfagnana e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2009

Il Presidente

f.to Silvio AULISI

 

Il Relatore

f.to Cons. Graziella De Castelli

 

 

Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2009

Il Direttore della segreteria

f.to Pier Domenico BORRELLO