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Categoria: Bilancio e gestione finanziaria degli enti locali (giurisprudenza)
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Pubblicato il 20/02/2018

N. 00240/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01240/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2016, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97;

contro

Comune di Spinazzola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Franco, domiciliato ex art. 25 del codice del processo amministrativo presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari, n. 6;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15 luglio 2016 con cui sono state determinate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8 settembre 2016;

- della convocazione del Consiglio Comunale per il 15 luglio 2016 di data ed estremi sconosciuti;

- di ogni atto e/o provvedimento che ne costituisca attuazione, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spinazzola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro e avv. Giorgia Franco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Spinazzola n. 18 del 15 luglio 2016, recante la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2016; unitamente alla convocazione della relativa seduta.

Il Ministero deduce sostanzialmente tre motivi di illegittimità della delibera gravata; tutti –in ultima analisi- incentrati sull’asserita violazione del termine ultimo per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di competenza comunale, quale riveniente dal combinato disposto degli articoli 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), 151 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e 1, comma 683, della legge n. 147/2013; tenuto altresì conto del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie di cui all’art. 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Il Comune intimato si è costituito in giudizio con atto prodotto in data 2 dicembre 2016, eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione e carenza di interesse; in ogni caso chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2017, il Ministero ricorrente ha rinunziato all’istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 novembre 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- Si prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari perché il gravame è infondato.

La controversia investe la questione della natura del termine di approvazione delle tariffe di cui si tratta, oggetto di molteplici pronunzie in giurisprudenza, approdata ad affermarne –in via prevalente- la perentorietà; termine, per quel che qui rileva, coincidente –alla stregua del quadro normativo di riferimento- con quello di approvazione del bilancio preventivo dell’ente locale (cfr. artt. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 e 1, comma 683, della legge n. 147/2013), ordinariamente destinato a cadere il 31 dicembre dell’anno precedente (art. 151 T.U.E.L.).

In particolare, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 era stato differito al 30 aprile dall'art. 1, comma 1, del D.M. 1° marzo 2016.

La delibera gravata risulta, tuttavia, adottata soltanto in data 15 luglio 2016, scaduto altresì il termine ampliato ex lege. Senonché, nella fattispecie concreta, il Comune di Spinazzola –anche in considerazione del rinnovo elettorale degli organi medio tempore intervenuto- aveva ottenuto dal Prefetto un’ulteriore proroga di 20 giorni per l’approvazione del bilancio di previsione in questione, giusta nota di comunicazione del relativo decreto in data 27 giugno 2016, prot. n. 1197/2016; nello stesso termine ha provveduto ad approvare le tariffe per cui è causa con la delibera gravata che –si ribadisce- risale al 15 luglio. E, come correttamente rimarcato in giurisprudenza, la deliberazione di approvazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi a domanda individuale costituisce un allegato obbligatorio del bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 267/2000, T.U. E.L. (cfr., tra le altre, T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 06-04-2016, n. 1711).

La delibera impugnata risulta dunque tempestiva rispetto al termine ultimo intimato dal Prefetto al Comune resistente per l’approvazione del bilancio di previsione 2016. La proroga ha altresì consentito all’Ente comunale di adeguarsi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (ex art. 1, comma 683, della legge del 27 dicembre 2013 n. 147), predisposto –tardivamente- dall’A.R.O. 2BT in cui il Comune di Spinazzola è ricompreso, come emerge dalla stessa delibera gravata.

Il ricorso del Ministero va, dunque, respinto.

3.- La peculiarità e la parziale novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppina Adamo, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Referendario

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Giacinta Serlenga   Giuseppina Adamo
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO