La delibera di approvazione delle tariffe dei servizi locali e delle aliquote dei tributi approvata dopo il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di esercizio degli enti locali relativo al successivo triennio, eventualmente differito ai sensi del comma 1, art. 151, d.lgs. 267/2000, stante il disposto dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, non è illegittima per violazione di legge ma bensì inefficace, poiché il rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione è condizione legale per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente, a partire cioè dal primo gennaio dell’esercizio di riferimento.

Sentenza per esteso: Consiglio di Stato, V Sez., 23.11.2017 - 17.1.2018, n. 267


Vedi anche: Consiglio di Stato, V Sez., 27.7.2017-29.8.2017 n. 4104T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza 19.12.2017-9.2018 n. 39.

Contra: T.A.R. Puglia, Sez. II, sent. 20.2.2018-7.11.2018 - n. 240.

Sullo stesso tema: La manovra tributaria successiva all’approvazione del bilancio di previsione.