Nel ribadire le conclusioni affermate nella deliberazione n. 13/2016 delle Sezioni Riunite in sede di Controllo,  la Sezione regionale per Marche afferma la natura di spesa di investimento relativa al risarcimento dovuto dall'Amministrazione pubblica al soggetto espropriato a seguito di  accessione invertita, poiché esso rappresenta il controvalore dell'Ente. A tale conclusione giunge altresì per le voci relative alla rivalutazione monetaria e agli interessi dovuti fino al deposito della sentenza, poiché riconducibili direttamente all'attualizzazione del complessivo prezzo del bene acquisito. 


Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Marche, del. 2.5.2018-3.5.2018 n. 23 - Ammissibile la contrazione di mutui per il finanziamento del risarcimento del danno conseguente ad accessione invertita

Vedi anche:

Le Sezioni Riunite in sede di controllo, interpellate dalla Sezione Regionale di Controllo per le Marche sulla possibilità o meno da parte di un ente locale di finanziare con mutuo i debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative anche per la rivalutazione e gli interessi, rispondono affermativamente al quesito precisando che tali voci sono finanziabili qualora il procedimento ablatorio si concluda con provvedimento o accordo tra le parti, atteso che rivalutazione ed interessi sono da considerare come parte integrante del corrispettivo globalmente e concretamente determinato, dovuto al creditore dall'ente espropriante per l'acquisizione al proprio patrimonio del bene espropriato. 

Deve trattarsi, però, di spese di rivalutazione ed interessi conteggiati fino alla data di deposito della sentenza che sono direttamente riconducibili all'attualizzazione del complessivo adeguato "prezzo" del bene espropriato, tale da rappresentare il correlato valore dell'investimento. 

Sono dunque escluse le spese relative agli interessi moratori che non costituiscono espressione dell'incremento patrimoniale dell'ente. 

La spesa finanziabile con mutui deve essere compresa nel limite rigoroso quantitativo contabilizzato nel conto del patrimonio dell'ente relativo a titolo di incremento ed iscritto in ossequio ai principi contabili volti ad assicurare una rappresentazione contabile, veritiera, corretta e prudente. 


Corte dei Conti, Sezione riunite controllo, del. 16.6.2016 - 27.7.2016 - Ammissibilità della contrazione di mutuo per finanziare spese per rivalutazione ed interessi derivanti da procedure espropriative

Vedi anche:

Contrarie:

 

La delibera di approvazione delle tariffe dei servizi locali e delle aliquote dei tributi approvata dopo il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di esercizio degli enti locali relativo al successivo triennio, eventualmente differito ai sensi del comma 1, art. 151, d.lgs. 267/2000, stante il disposto dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, non è illegittima per violazione di legge ma bensì inefficace, poiché il rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione è condizione legale per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente, a partire cioè dal primo gennaio dell’esercizio di riferimento.

Sentenza per esteso: Consiglio di Stato, V Sez., 23.11.2017 - 17.1.2018, n. 267


Vedi anche: Consiglio di Stato, V Sez., 27.7.2017-29.8.2017 n. 4104T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza 19.12.2017-9.2018 n. 39.

Contra: T.A.R. Puglia, Sez. II, sent. 20.2.2018-7.11.2018 - n. 240.

Sullo stesso tema: La manovra tributaria successiva all’approvazione del bilancio di previsione.

La Sezione autonomie interviene sul tema della modalità di copertura del servizio di trasporto scolastico su impulso dell'ANCI, affrontando la questione se «la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e pertanto se in considerazione delle finalità sociali che gli Enti Locali perseguono attraverso l’erogazione di tale servizio, sia consentito agli stessi, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di finanziare il predetto servizio con risorse proprie.

L'attualità del tema deriva da due importanti pronunce, intervenute nel 2019, le quali, qualificando il servizio di trasporto scolastico come servizio pubblico di trasporto, lo hanno escluso dal novero dei servizi pubblici a domanda individuale espressamente individuati dal DM 131/1983 e per conseguenza hanno ritenuto applicabile il vincolo dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'art. 117 del TUEL, che impone l'integrale copertura dei costi e con i ricavi con l'effetto di escludere la compartecipazione delle risorse derivanti dalla fiscalità generale per la gestione del servizio (Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, deliberazione n. 46/2019/SRCPIE/PAR; Corte dei conti, sez. controllo Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR).

La sezione autonomia esclude che il trasporto scolastico possa essere qualificato come “trasporto pubblico locale” in quanto privo degli elementi qualificanti di questo. Viene precisato che al trasporto scolastico infatti può accedere solo una ben precisa tipologia di utenza costituita dagli studenti e i percorsi e gli orari sono strettamente funzionali alla fruizione del servizio scolastico. L'art. 5 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63, prevede una contribuzione da parte degli utenti piuttosto che una tariffazione. Né può essere annoverato tra i servizi pubblici a domanda individuale, poiché non richiamato dal D.M. 131/1983.

Piuttosto, esso va inquadrato nel novero dei servizi pubblici essenziali. Infatti il trasposto scolastico è volto a garantire il primario diritto allo studio. La mancata fruizione del trasporto può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito.

La clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63, deve essere interpretata nel senso che il servizio di trasporto scolastico può essere garantito anche in forma gratuita, nei limiti tuttavia delle risorse disponibili e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


Corte dei Conti, Sez. Autonomie, ad. 7.10.2019, del. n. 25/SEZAUT/2019/QMIG

Contra: Corte dei conti, Sez. controllo Campania, deliberazione. n. 222/2017; Corte dei conti, Sez. controllo Sicilia, deliberazioni n. 115/2015/PAR e n. 178/2018/PAR; Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, ad. 27.5.2019 del. n. 46/2019/SRCPIE/PAR; Corte dei conti, Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR

Vedi anche: Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Molise, del. 14.9.2011, n. 80Corte dei Conti, sez. controllo per il Veneto, del. 22.10.2019-7.11.2019, n. 317