L'opzione di proroga del contratto può essere legalmente esercitata alle condizioni di stretta interpretazione previste dal comma 11 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. Ne segue l’illegittimità della disposta proroga non a oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della gara, ma a un’indizione tardiva soggettivamente addebitabile all’amministrazione.

Consiglio di Stato, 9.5.2019 - 29.5.2019, sent. n. 3588