L’art. 105 del d.lgs. 50/2016, nella misura in cui vieta in modo generale ed astratto il ricorso al subappalto che superi  una soglia quantitativa determinata in percentuale sull’importo complessivo del contratto (30% secondo la  normativa scrutinata), applicandosi in modo indipendente dal settore economico interessato dall’appalto di cui trattasi, della natura dei lavori o dall’identità dei subappaltatori e non lasciando alcuno spazio ad una valutazione caso per caso da parte dell’ente aggiudicatore, contrasta con la direttiva 2014/24, il cui obiettivo è  garantire nel settore degli appalti pubblici la libera circolazione delle merci e la libertà di stabilimento.

 


Corte di giustizia UE, V sez., Sent. 26 settembre 2019, (causa C-63/18)