L’art. 89, comma 3, del codice degli appalti, per cui la Stazione appaltante “impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione”, è una norma derogatoria al principio dell’immodificabilità soggettiva del concorrente nel corso della procedura (nonché di coloro di cui intende avvalersi) e, per questa via, dell’offerta. La ratio della norma risiede nell’evitare l’esclusione dell’operatore per ragioni a lui non direttamente riconducibili e favorire il ricorso all’avvalimento.

Detta norma deve applicarsi anche al caso in cui l’ausiliaria sia irregolare nella posizione contributiva. La stazione appaltante deve intimare la sostituzione dell’ausiliaria e non può limitarsi esclusivamente a richiedere la regolarizzazione della posizione contributiva dell’ausiliaria.


Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 9.11.2017 / 26.4.2018, n. 2527 

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