Il Sindaco del Comune di Falconara Marittima pone alla competente sezione di controllo due quesiti circa la possibilità di utilizzare le graduatorie dopo l'entrata in vigore della legge bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145), ossia: a) se alla luce della perdurante vigenza dell'art. 36, comma 2, penultimo capoverso, del decreto legislativo 165/2001, le graduatorie di concorsi banditi successivamente al primo gennaio 2019 per posti a tempo indeterminato possano essere correttamente utilizzate per assunzioni a tempo determinato; b) se è possibile l'assunzione mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di altro ente formata a seguito di un bando pubblicato precedentemente al primo gennaio 2019.

Su entrambe le questioni la Sezione risponde affermativamente. La nuova regola generale, che si sostituisce al previgente favor legislativo per lo scorrimento delle graduatorie, stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori.

In relazione al primo problema, viene evidenziato che il legislatore non abroga l'art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001 non si pone in relazione di specialità alla regola generale dell'inutilizzabilità delle graduatorie per le assunzioni al di fuori di quelli messi a concorso, stante la diversa ratio: l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni a tempo indetereminato per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è infatti uno strumento per limitare la formazione del precariato.

Non può poi sostenersi l'abrogazione implicita dell'art. 3, comma 61, terzo periodo della legge n. 350/2003, che consente agli enti di fare nuove assunzioni utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, poiché  la nuova disciplina confina espressamente il suo ambito di applicazione alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 365). 


Corte dei Conti, Sez. contr. Marche, 4.9.2019, del. 41/2019/PAR

Vedi anche:

Corte dei Conti, Sez. contr. Puglia, 25.9.2019, del. n. 89/2019/PAR

Contra:

Corte dei Conti, Sez. Controllo Sardegna, 20.6.2019, del. n. 36/2019/PAR