Benché l'obbligo di esperire la mobilità facoltativa e la mobilità obbligatoria, previsto rispettivamente dall'art. 30 e 34-bis del d.lgs. 165/2001, è ineludibile prima di procedere all'assunzione mediante procedura concorsuale, espletate tali procedure non v'è alcuna previsione legislativa che lo imponga anche per il successivo scorrimento della graduatoria.