Negli enti privi di dirigenza, per il conferimento di incarichi di responsabile di posizione organizzativa o di alta specializzazione ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL non trova applicazione il limite previsto, per i soli incarichi dirigenziali, dall'art. 19, commi 6 e 6 bis, d.lgs. 165/2001, applicabile a  tutte le altre amministrazioni elencate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2011, rilevando piuttosto l'art. 23 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a norma del quale "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5".


Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo per il Lazio, 10.10 - 18.12.2018, n. 85

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110, in materia di "incarichi a contratto" a tempo determinato conferiti dagli enti locali, disciplina, al comma 1, la possibilità che il contratto sia stipulato per la copertura di posti previsti in pianta organica, mentre, al secondo comma, la previsione riguarda la stipulazione di contratti "al di fuori della dotazione organica", con la conseguenza che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione di cui al comma 1 deve essere prevista dallo statuto dell'ente, non essendo all'uopo sufficiente una previsione regolamentare.


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 28.10.2014, n. 1028

Il Sindaco del Comune di Falconara Marittima pone alla competente sezione di controllo due quesiti circa la possibilità di utilizzare le graduatorie dopo l'entrata in vigore della legge bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145), ossia: a) se alla luce della perdurante vigenza dell'art. 36, comma 2, penultimo capoverso, del decreto legislativo 165/2001, le graduatorie di concorsi banditi successivamente al primo gennaio 2019 per posti a tempo indeterminato possano essere correttamente utilizzate per assunzioni a tempo determinato; b) se è possibile l'assunzione mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di altro ente formata a seguito di un bando pubblicato precedentemente al primo gennaio 2019.

Su entrambe le questioni la Sezione risponde affermativamente. La nuova regola generale, che si sostituisce al previgente favor legislativo per lo scorrimento delle graduatorie, stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori.

In relazione al primo problema, viene evidenziato che il legislatore non abroga l'art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001 non si pone in relazione di specialità alla regola generale dell'inutilizzabilità delle graduatorie per le assunzioni al di fuori di quelli messi a concorso, stante la diversa ratio: l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni a tempo indetereminato per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è infatti uno strumento per limitare la formazione del precariato.

Non può poi sostenersi l'abrogazione implicita dell'art. 3, comma 61, terzo periodo della legge n. 350/2003, che consente agli enti di fare nuove assunzioni utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, poiché  la nuova disciplina confina espressamente il suo ambito di applicazione alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 365). 


Corte dei Conti, Sez. contr. Marche, 4.9.2019, del. 41/2019/PAR

Vedi anche:

Corte dei Conti, Sez. contr. Puglia, 25.9.2019, del. n. 89/2019/PAR

Contra:

Corte dei Conti, Sez. Controllo Sardegna, 20.6.2019, del. n. 36/2019/PAR 

Benché l'obbligo di esperire la mobilità facoltativa e la mobilità obbligatoria, previsto rispettivamente dall'art. 30 e 34-bis del d.lgs. 165/2001, è ineludibile prima di procedere all'assunzione mediante procedura concorsuale, espletate tali procedure non v'è alcuna previsione legislativa che lo imponga anche per il successivo scorrimento della graduatoria. 


Consiglio di Stato, sez. V, 6.11.2015, n. 5078

La Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Sardegna, ritiene che a seguito della entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145) il legislatore abbia operato un'inversione di tendenza rispetto al previgente favor per l'utilizzazione delle graduatorie concorsuali, sia per le assunzioni mediante contratti a tempo indeterminato, sia per quelle a tempo indeterminato, anche mediante l'utilizzo di graduatorie di enti terzi, previo accordo. Oggi il comma 364 della legge di bilancio per il 2019 afferma al contrario la regola generale dello stretto collegamento tra graduatoria e posto messo a concorso, abrogando implicitamente le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina. 


Corte dei Conti, Sez. Controllo Sardegna, 20.6.2019, del. Deliberazione n. 36/2019/PAR

Contra:

Corte dei Conti, Sez. contr. Puglia, 25.9.2019, del. n. 89/2019/PAR