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Categoria: Diritto dell'informazione e informatica giuridica (massime)
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L'atto giudiziario può essere notificato, pena la nullità, alla Pubblica Amministrazione non costituita in giudizio solo all'indirizzo PEC riportato nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, D.L. 179/2019, tenuto dal Ministero della Giustizia, con esclusione degli indirizzi evincibili da altre fonti ancorché istituzionali (elenco IPA, sito web della pubblica amministrazione).


Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 10.10.2019-22-10-2019 - N. 7170