L'art. 21 septies della legge generale sul procedimento prevede che “è nullo il provvedimento che manca degli elementi essenziali”. In assenza di una esplicita indicazione legislativa degli elementi essenziali del provvedimento può ritenersi che l'atto amministrativo nullo è quello addirittura privo degli elementi di identificazione strutturale. Gli elementi essenziali cui fa riferimento l'art. 21 septies sopra citato sono la forma, il destinatario, la volontà, l'oggetto” . La mancata indicazione della data costituisce, pertanto, al più un’irregolarità, mentre il luogo di emissione dell’atto coincide con la sede dell’ufficio che l’ha emanato e risulta, pertanto, ex tabulas.


TAR Puglia, Bari, III Sez., 14/5 - 15/6/2015, n. 868