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Categoria: Bilancio e gestione finanziaria degli enti locali (prassi)
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Al termine delle consultazioni (vedi ARERA, Documento per la consultazione 352/2019 concernente le nuove "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati"), l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, direrzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, ha varato le attese disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1 aprile 2020-31 dicembre 2013. 

Si tratta di un'importante novità tesa a rafforzare il livello di conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con rilevanti impatti sulla tariffazione del servizio a decorrere dal 2020.

Non solo. Poiché sono disposti nuovi obblighi di pubblicità o il potenziamento di quelli esistenti, è  possibile ipotizzare che le nuove norme abbiano un impatto, in termini di maggiore spesa, anche sulla redazione del prossimo piano economico finanziario per la deliberazione delle tariffe, come peraltro riconosciuto dai nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, varati con la gemella deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif. 

Ai sensi dell'art. 2, comma 37, L. 481/1995, il provvedimento di regolazione ha efficacia integrativa dei contratti di servizio in essere. 

L'obiettivo della maggiore trasparenza e informazione degli utenti è perseguito attraverso tre canali: l'adeguamento dei siti internet dei gestori, l'inserimento di nuovi contenuti minimi obbligatori nei documenti di riscossione e la previsione innovativa dell'obbligo di comunicazione individuale agli utenti sulle variazioni del servizio. 

In merito al primo punto occorre dire che le nuove norme stabiliscono che nei siti internet dei gestori e in quelli dei soggetti deputati alla gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti debba essere prevista una apposita sezione, facilmente raggiungibile dalla home page, che dovrà ospitare le informazioni minime concernenti:

Ai sensi dell'art. 3, i documenti di riscossione, poi, dovranno recare contenuti minimi uniformi a livello nazionale.

Accanto alle informazioni generali sulle modalità di erogazione del servizio, sugli obiettivi ambientali e sul loro grado di raggiungimento, essi dovranno recare le informazioni generali sulla gestione del servizio, i dati di sintesi sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, ivi inclusi gli estremi della delibera di approvazione delle stesse, le superfici catastali assoggettate alla tariffa, gli importi e le scadenze, i conguagli, i metodi di pagamento, lo stato dei pagamenti precedenti e gli effetti dei ritardi.

Viene infine previsto che nelle comunicazioni sia inclusa l'indicazione del sito internet, dei recapiti telefonici e dell'indirizzo degli sportelli presso cui sia possibile reperire le informazioni per l'accesso ad eventuali riduzioni tariffarie. 

I documenti di riscossione devono essere diramati in formato cartaceo, fatta salva la scelta degli utenti di accettare il loro invio con modalità telematiche. L'invio dei documenti in formato cartaceo, come chiarito dal comma 4.4, rimane comunque esente da costi per l'utenza. 

Infine, sono oggetto di comunicazioni obbligatorie individuali agli utenti, senza addebito dei costi, tutte le variazione di rilievo riguardanti le condizioni di erogazione del servizio. Per esse è previsto, salvo ragioni d'urgenza, un preavviso di almeno 30 giorni.

La disciplina è vincolante dal primo aprile 2020 per i gestori che gestiscono il servizio integrato per i comuni con dimensioni demografiche superiori ai 5.000 abitanti. Per i comuni più piccoli, dette disposizioni troveranno applicazione dal primo gennaio 2021.

Gli enti gestori, dunque, sono chiamati a provvedere, entro il breve termine concesso dall'Autorità di regolazione, ad effettuare le necessarie modifiche al software di gestione della TARI al fine di rendere compatibile la bollettazione con i nuovi obblighi informativi.

Compete all'ARERA il potere di irrogare sanzioni pecuniarie per le violazioni delle disposizioni contenute nella deliberazione 444/2019/R/rif come stabilito dall'art. 2, comma 20, lettera c) della L. 14 novembre 1995 n. 481. 

 


Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/rif

Allegato (testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023)