A chiusura dell'esercizio 2019 è in arrivo un'importante novità in tema di programmazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti: l'approvazione, con effetti immediati dal primo gennaio 2020, del nuovo Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente con propria deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif. 

Ricordiamo che a norma dell'art. 1, comma 527, L. 205/2017, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, sono assegnate all'ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati. 

Dette funzioni di nuova  attribuzione all’ARERA comprendono:

  • “la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”;
  • “l’approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”;
  • “la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

Il metodo di cui al D.P.R. 158/2018, pur richiamato nel nuovo sistema di redazione del Piano Economico Finanziario, risulta essere in sostanza soppiantato dal provvedimento adottato dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente.

Il nuovo metodo trova applicazione retroattivamente per il periodo dal 2018 al 2019, fino all'esercizio 2021, imponendo una analisi dei costi e delle entrate degli anni pregressi alla luce  del nuovo sistema tariffario. Eventuali prevedibili scostamenti dovranno essere oggetto di conguaglio rateizzabile fino a quattro anni.

Il nuovo metodo si applica alla gestione comprensiva dei seguenti servizi ed attività:

  1. spazzamento e lavaggio delle strade;
  2. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  3. gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;
  4. trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  5. trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

 Sono considerate attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani quelle che – sia pure incluse nell’affidamento della concessione del servizio di gestione vigente – non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell’autorità. I costi di tali attività devono essere espunti dal piano economico finanziario. Sono attività esterne, a titolo esemplificativo: la derattizzazione, la disinfestazione zanzare, lo spazzamento e sgombero della neve, la cancellazione delle scritte vandaliche, la defissione di manifesti abusivi, la gestione dei servizi igienici pubblici, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle fontane.

Per quanto concerne il servizio di trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche, esso va considerato come attività esterna anche ai fini della determinazione dei corrispettivi salvo che non sia già incluso della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del provvedimento ARERA (31 ottobre 2019).

Le componenti tariffarie del servizi integrato di gestione dei rifiuti urbani vengono suddivise in tre voci di costo:

  1. costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di cui al precedente capoverso;
  2. costi d’uso del capitale;
  3. componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018-2019.

A norma dell’art. 4, comma 2, le entrate tariffarie determinate per le annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente aumentate di un tasso di variazione annuale che tiene conto del tasso di inflazione programmato, del miglioramento di produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale.

Le nuove regole attribuiscono all'ARERA un pervasivo potere di controllo successivo sulla regolarità in tema di deliberazione delle tariffe. La lett. h), comma 527 dell'art. 1, L.. 205/2017, attribuisce all'Autorità di regolazione il potere di approvare le tariffe definite  dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento. 

A tali fini, per il 2020, le tariffe deliberate dal Consiglio comunale sono trasmesse all’Autorità di regolazione entro 30 giorni dalla loro approvazione (art. 8) ed applicate temporaneamente fino alla loro definitiva approvazione da parte dell’ARERA stessa (art. 6 della delibera 443/2019).

Naturale è porsi la questione della costituzionalità della previsione dell'assoggettamento ad un regime autorizzatorio successivo in una materia espressione dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti locali, anche perché analogo regime autorizzatorio è espressamente contemplato per l'ipotesi in cui l’Ente territorialmente competente, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per fronteggiare situazioni di squilibrio economico e finanziario, ritenga necessario il superamento del limite stabilito per l'incremento delle entrate dal nuovo metodo tariffario.


Deliberazione 443/2019/R/rif

Allegato A) - Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR)

Appendici:

1) schema tipo pef (foglio di calcolo);

2) schema tipo della relazione di accompagnamento (file word);

3) dichiarazione di veridicità (file word).

 


 Vedi anche: