Corte di Giustizia della U.E., V sez., 26.9.2019, causa C-63/18 - Incompatibilità con il diritto europeo della previsione di limitazioni quantitative al subappalto (art. 105 d.lgs. 50/2016)
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La previsione di un limite quantitativo al subappalto dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, per cui "l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture", contrasta con il diritto europeo nella misura in cui impedisce l'apertura del bando di gara alla più ampia concorrenza, obbligando l'impresa offerente direttamente alla realizzazione di una parte rilevante della commessa, mentre l'istituto del subappalto può favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.
Viene dunque disatteso l'indirizzo giurisprudenziale condiviso anche dal Consiglio di Stato che ammetteva la previsione di limiti di maggior rigore rispetto a quelli previsti dal diritto dell'Unione europea quando essi siano giustificati alla luce dei principi di sostenibilità sociale e dalla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Vedi anche:
Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Marche, del. 2.5.2018-3.5.2018 n. 23 - Ammissibile la contrazione di mutui per il finanziamento del risarcimento del danno conseguente ad accessione invertita
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- Categoria: Bilancio e gestione finanziaria degli enti locali (massime)
Nel ribadire le conclusioni affermate nella deliberazione n. 13/2016 delle Sezioni Riunite in sede di Controllo, la Sezione regionale per Marche afferma la natura di spesa di investimento relativa al risarcimento dovuto dall'Amministrazione pubblica al soggetto espropriato a seguito di accessione invertita, poiché esso rappresenta il controvalore dell'Ente. A tale conclusione giunge altresì per le voci relative alla rivalutazione monetaria e agli interessi dovuti fino al deposito della sentenza, poiché riconducibili direttamente all'attualizzazione del complessivo prezzo del bene acquisito.
Vedi anche:
Corte dei Conti, Sezione riunite controllo, del. 16.6.2016 - 27.7.2016 n. 13 - Ammissibilità della contrazione di mutuo per finanziare spese per rivalutazione ed interessi derivanti da procedure espropriative
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- Categoria: Bilancio e gestione finanziaria degli enti locali (massime)
Le Sezioni Riunite in sede di controllo, interpellate dalla Sezione Regionale di Controllo per le Marche sulla possibilità o meno da parte di un ente locale di finanziare con mutuo i debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative anche per la rivalutazione e gli interessi, rispondono affermativamente al quesito precisando che tali voci sono finanziabili qualora il procedimento ablatorio si concluda con provvedimento o accordo tra le parti, atteso che rivalutazione ed interessi sono da considerare come parte integrante del corrispettivo globalmente e concretamente determinato, dovuto al creditore dall'ente espropriante per l'acquisizione al proprio patrimonio del bene espropriato.
Deve trattarsi, però, di spese di rivalutazione ed interessi conteggiati fino alla data di deposito della sentenza che sono direttamente riconducibili all'attualizzazione del complessivo adeguato "prezzo" del bene espropriato, tale da rappresentare il correlato valore dell'investimento.
Sono dunque escluse le spese relative agli interessi moratori che non costituiscono espressione dell'incremento patrimoniale dell'ente.
La spesa finanziabile con mutui deve essere compresa nel limite rigoroso quantitativo contabilizzato nel conto del patrimonio dell'ente relativo a titolo di incremento ed iscritto in ossequio ai principi contabili volti ad assicurare una rappresentazione contabile, veritiera, corretta e prudente.
Vedi anche:
Contrarie:
ARERA - Deliberazione 31.10.2019 n. 443/2019/R/rif - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021
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- Categoria: Bilancio e gestione finanziaria degli enti locali (prassi)
A chiusura dell'esercizio 2019 è in arrivo un'importante novità in tema di programmazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti: l'approvazione, con effetti immediati dal primo gennaio 2020, del nuovo Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente con propria deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif.
Ricordiamo che a norma dell'art. 1, comma 527, L. 205/2017, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, sono assegnate all'ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati.
Dette funzioni di nuova attribuzione all’ARERA comprendono:
- “la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”;
- “l’approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”;
- “la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.
Il metodo di cui al D.P.R. 158/2018, pur richiamato nel nuovo sistema di redazione del Piano Economico Finanziario, risulta essere in sostanza soppiantato dal provvedimento adottato dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente.
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