ARERA - Delibera 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/rif - Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
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Al termine delle consultazioni (vedi ARERA, Documento per la consultazione 352/2019 concernente le nuove "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati"), l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, direrzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, ha varato le attese disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1 aprile 2020-31 dicembre 2013.
Si tratta di un'importante novità tesa a rafforzare il livello di conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con rilevanti impatti sulla tariffazione del servizio a decorrere dal 2020.
Non solo. Poiché sono disposti nuovi obblighi di pubblicità o il potenziamento di quelli esistenti, è possibile ipotizzare che le nuove norme abbiano un impatto, in termini di maggiore spesa, anche sulla redazione del prossimo piano economico finanziario per la deliberazione delle tariffe, come peraltro riconosciuto dai nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, varati con la gemella deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.
Ai sensi dell'art. 2, comma 37, L. 481/1995, il provvedimento di regolazione ha efficacia integrativa dei contratti di servizio in essere.
Consiglio di Stato, Sez. III, 11-16 aprile 2019, sent. n. 2493 - Non occorre allegare il documento di identità ad una istanza indirizzata all'Amministrazione firmata digitalmente
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Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Codice dell'Amministrazione digitale, non occorre allegare il documento di identità alle dichiarazioni firmate digitalmente formulate ai fini della partecipazione ad una procedura di gara, posto che l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000.
Consiglio di Stato, S. III, sent. 10.10.2019-22-10-2019, n. 7170 - Nulla la notifica a mezzo pec dell'atto giudiziario ad indirizzo della P.A. diverso da quello risultante nell'elenco del Ministero della Giustizia ex art. 16, c. 2, DL 179/12
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L'atto giudiziario può essere notificato, pena la nullità, alla Pubblica Amministrazione non costituita in giudizio solo all'indirizzo PEC riportato nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, D.L. 179/2019, tenuto dal Ministero della Giustizia, con esclusione degli indirizzi evincibili da altre fonti ancorché istituzionali (elenco IPA, sito web della pubblica amministrazione).
Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 10.10.2019-22-10-2019 - N. 7170
Corte dei Conti, Sez. contr. Marche, 4.9.2019, del. 41/2019/PAR - Ammissibile l'utilizzo delle graduatorie concorsuali previgenti formate da enti terzi e sull'utilizzo per le assunzioni per contratti a tempo determinato
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Il Sindaco del Comune di Falconara Marittima pone alla competente sezione di controllo due quesiti circa la possibilità di utilizzare le graduatorie dopo l'entrata in vigore della legge bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145), ossia: a) se alla luce della perdurante vigenza dell'art. 36, comma 2, penultimo capoverso, del decreto legislativo 165/2001, le graduatorie di concorsi banditi successivamente al primo gennaio 2019 per posti a tempo indeterminato possano essere correttamente utilizzate per assunzioni a tempo determinato; b) se è possibile l'assunzione mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di altro ente formata a seguito di un bando pubblicato precedentemente al primo gennaio 2019.
Su entrambe le questioni la Sezione risponde affermativamente. La nuova regola generale, che si sostituisce al previgente favor legislativo per lo scorrimento delle graduatorie, stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori.
In relazione al primo problema, viene evidenziato che il legislatore non abroga l'art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001 non si pone in relazione di specialità alla regola generale dell'inutilizzabilità delle graduatorie per le assunzioni al di fuori di quelli messi a concorso, stante la diversa ratio: l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni a tempo indetereminato per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è infatti uno strumento per limitare la formazione del precariato.
Non può poi sostenersi l'abrogazione implicita dell'art. 3, comma 61, terzo periodo della legge n. 350/2003, che consente agli enti di fare nuove assunzioni utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, poiché la nuova disciplina confina espressamente il suo ambito di applicazione alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 365).
Corte dei Conti, Sez. contr. Marche, 4.9.2019, del. 41/2019/PAR
Vedi anche:
Corte dei Conti, Sez. contr. Puglia, 25.9.2019, del. n. 89/2019/PAR
Contra:
Corte dei Conti, Sez. Controllo Sardegna, 20.6.2019, del. n. 36/2019/PAR
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