Corte dei Conti, Sez. Controllo Sardegna, 20.6.2019, del. n. 36/2019/PAR - Sull'impossibilità di utilizzare le graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato approvate da altri enti anche prima del 1 gennaio 2019
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La Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Sardegna, ritiene che a seguito della entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145) il legislatore abbia operato un'inversione di tendenza rispetto al previgente favor per l'utilizzazione delle graduatorie concorsuali, sia per le assunzioni mediante contratti a tempo indeterminato, sia per quelle a tempo indeterminato, anche mediante l'utilizzo di graduatorie di enti terzi, previo accordo. Oggi il comma 364 della legge di bilancio per il 2019 afferma al contrario la regola generale dello stretto collegamento tra graduatoria e posto messo a concorso, abrogando implicitamente le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.
Corte dei Conti, Sez. Controllo Sardegna, 20.6.2019, del. Deliberazione n. 36/2019/PAR
Contra:
Corte dei Conti, Sez. contr. Puglia, 25.9.2019, del. n. 89/2019/PAR
Corte dei conti, Sez. Autonomie, 7 ottobre 2019, del. N. 25/SEZAUT/2019/QMIG - Copertura finanziaria del servizio di trasporto scolastico
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- Categoria: Bilancio e gestione finanziaria degli enti locali (massime)
La Sezione autonomie interviene sul tema della modalità di copertura del servizio di trasporto scolastico su impulso dell'ANCI, affrontando la questione se «la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e pertanto se in considerazione delle finalità sociali che gli Enti Locali perseguono attraverso l’erogazione di tale servizio, sia consentito agli stessi, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di finanziare il predetto servizio con risorse proprie.
L'attualità del tema deriva da due importanti pronunce, intervenute nel 2019, le quali, qualificando il servizio di trasporto scolastico come servizio pubblico di trasporto, lo hanno escluso dal novero dei servizi pubblici a domanda individuale espressamente individuati dal DM 131/1983 e per conseguenza hanno ritenuto applicabile il vincolo dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'art. 117 del TUEL, che impone l'integrale copertura dei costi e con i ricavi con l'effetto di escludere la compartecipazione delle risorse derivanti dalla fiscalità generale per la gestione del servizio (Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, deliberazione n. 46/2019/SRCPIE/PAR; Corte dei conti, sez. controllo Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR).
La sezione autonomia esclude che il trasporto scolastico possa essere qualificato come “trasporto pubblico locale” in quanto privo degli elementi qualificanti di questo. Viene precisato che al trasporto scolastico infatti può accedere solo una ben precisa tipologia di utenza costituita dagli studenti e i percorsi e gli orari sono strettamente funzionali alla fruizione del servizio scolastico. L'art. 5 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63, prevede una contribuzione da parte degli utenti piuttosto che una tariffazione. Né può essere annoverato tra i servizi pubblici a domanda individuale, poiché non richiamato dal D.M. 131/1983.
Piuttosto, esso va inquadrato nel novero dei servizi pubblici essenziali. Infatti il trasposto scolastico è volto a garantire il primario diritto allo studio. La mancata fruizione del trasporto può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito.
La clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63, deve essere interpretata nel senso che il servizio di trasporto scolastico può essere garantito anche in forma gratuita, nei limiti tuttavia delle risorse disponibili e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Corte dei Conti, Sez. Autonomie, ad. 7.10.2019, del. n. 25/SEZAUT/2019/QMIG
Contra: Corte dei conti, Sez. controllo Campania, deliberazione. n. 222/2017; Corte dei conti, Sez. controllo Sicilia, deliberazioni n. 115/2015/PAR e n. 178/2018/PAR; Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, ad. 27.5.2019 del. n. 46/2019/SRCPIE/PAR; Corte dei conti, Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR
Vedi anche: Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Molise, del. 14.9.2011, n. 80; Corte dei Conti, sez. controllo per il Veneto, del. 22.10.2019-7.11.2019, n. 317
T.A.R. Salerno, Sez. I, sent. 15.5.2019-21.5.2019, n. 795 - Inapplicabilità del soccorso istruttorio al caso della mancata presentazione dell'impegno del fidejussore a fornire la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione
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Per il Giudice campano non basta alla concorrente sprovvista dell'impegno alla stipula della cauzione definitiva la presentazione di una un documento formato successivamente alla scadenza del termine utile per la partecipazione alla gara, non potendo invocare il soccorso istruttorio. L'impegno al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione è, infatti, un requisito negoziale essenziale ai fini della partecipazione alla gara e non anche un elemento accessorio, a carattere meramente formale.
L’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, è applicabile alle sole “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” e non anche al caso dell’assenza, ab origine, di un elemento essenziale dell’impegno negoziale, non integrabile ex post.
Corte di giustizia UE, V sez., Sent. 26 settembre 2019, (causa C-63/18) - Sul contrasto con diritto comunitario del limite quantitativo di ammissione al ricorso al subappalto
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L’art. 105 del d.lgs. 50/2016, nella misura in cui vieta in modo generale ed astratto il ricorso al subappalto che superi una soglia quantitativa determinata in percentuale sull’importo complessivo del contratto (30% secondo la normativa scrutinata), applicandosi in modo indipendente dal settore economico interessato dall’appalto di cui trattasi, della natura dei lavori o dall’identità dei subappaltatori e non lasciando alcuno spazio ad una valutazione caso per caso da parte dell’ente aggiudicatore, contrasta con la direttiva 2014/24, il cui obiettivo è garantire nel settore degli appalti pubblici la libera circolazione delle merci e la libertà di stabilimento.
Corte di giustizia UE, V sez., Sent. 26 settembre 2019, (causa C-63/18)
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