L'articolo, redatto dal Consigliere del T.A.R. Toscana Dott. Riccardo Giani, affronta uno dei temi di maggiore attualità nella disciplina degli appalti pubblici, il principio di rotazione nell'aggiudicazione. 

Il contributo parte dal raffronto tra il sistema del previgente artt. 121 e 125 del d.lgs. 163/2006, imperniato sulla uniformazione della regolazione del sotto soglia alla disciplina del sopra-soglia e alla previsione di un sistema di affidamento speciale in economia, che poteva essere attivato dalle stazioni appaltanti ricorrendo specifiche condizioni, e quello oggi delineato dall'art. 36 del vigente Codice dei contratti.

L'attuale assetto del sotto-soglia, non prevedendo espressamente un rinvio alla disciplina del soprasoglia, si basa su una "disciplina per principi" per cui viene rimesso alle stazioni appaltanti il compito di individuare concrete modalità di affidamento.

Scelta che, nota l'autore, è oggi  oggetto di revisione del Legislatore il quale con  d.l. 32/2019 demanda ad un regolamento governativo l'individuazione delle specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti, preannunciando dunque un ritorno alla codificazione del sotto-soglia superando il previgente sistema che demandava all'ANAC il compito di dettare solo delle linee guida a supporto delle stazioni appaltanti. 

Da qui si diparte l'analisi della rotazione, inteso come criterio di distribuzione delle commesse della pubblica amministrazione a tutela della concorrenza.

L'autore, esaminate le modifiche introdotte dal d.lgs. 56/2017, ritiene detto criterio non più rapportabile ad un principio generale ma ad una "vera e propria regola puntuale di gara, che preclude la ulteriore partecipazione alla procedura competitiva a carico di chi abbia già partecipato a precedente selezione o ne sia risultato aggiudicatario". 

Alla luce della disamina della giurisprudenza intervenuta sul tema, vengono poi esaminate le più rilevanti questioni che attengono alla corretta applicazione del principio della rotazione, cominciando dalla distinzione della sua portata applicativa tra gli affidamenti diretti puri (quelli disciplinati dalla lettera a del comma 2) e gli affidamenti per i quali la lettera b del secondo comma dell'art. 36 prevede la preventiva acquisizione di preventivi. Ebbene, viene chiarito che nel primo caso il principio di rotazione attiene agli affidamenti, mentre solo nel secondo caso vincola l'amministrazione ad escludere dagli inviti gli operatori che abbiano già partecipato ad un confronto concorrenziale. 

L'autore osserva poi che il principio di rotazione è diretto anche ad evitare che il precedente affidatario, partecipando alla nuova selezione, si avvantaggi dell'asimmetria informativa di cui può beneficiare per aver già operato con la stazione appaltante.

L'ottica pro-concorrenziale del principio di rotazione, sotto tale profilo, si estende dunque anche alla finalità di proteggere la massima parità delle armi tra gli operatori economici partecipanti.

Viene infine chiarito che tale regola non ha una portata cogente ma può essere derogata con atto motivato dell'amministrazione. Tale deroga, tuttavia, è ammessa a ben vedere solo in caso di "riscontrata effettiva assenza di alternative", ipotesi che ricorre quando la stazione appaltante o per peculiarità dell'oggetto del contratto o per la concreta strutturazione del mercato, non è nella possibilità di individuare altro operatore. 

Altra deroga ammessa talvolta dalla giurisprudenza è il reinvito: è ben possibile che l'operatore uscente sia invitato a gara, a condizione tuttavia che siano invitate tutte le imprese che abbiano fatto richiesta. Emerge qui un problema, però, di asimmetria informativa. 

Riccardo Giani, Il principio di rotazione nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, 12 ottobre 2019, su www.giustizia-amministrativa.it: 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/ii-principio-di-rotazione-nell-aggiudicazione-degli-appalti-pubblici