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Categoria: Emergenza COVID-19
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Fonti

Norme rilevanti

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132)

Art. 1, comma 2.

Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:

g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di  riunione  o  di assembramento  in  luogo  pubblico  o  privato,  anche  di  carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

DPCM 3 novembre 202

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»". 

(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

Art. 1, comma 9, lett. i)

lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Lett. o) 

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalita'  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e'  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalita'  a distanza;