Fonti

Norme rilevanti

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132)

Art. 1, comma 2

Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:

[...]

t) limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e selettive, ad esclusione dei concorsi per il  personale  sanitario  e socio-sanitario,  finalizzate  all'assunzione  di  personale   presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita'  di  esclusione dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le quali risulti  gia'  ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e  la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il  conferimento  di specifici incarichi

DPCM 3 novembre 202

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»". 

(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

Art. 1, comma 9, lett. z)

 e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive  e  scritte delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su basi  curriculari  ovvero  in modalita'   telematica,   nonche'   ad esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di quelli per il  personale  della  protezione  civile,  ferma  restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla  direttiva  del  Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25  febbraio  2020  e  degli ulteriori  aggiornamenti.  Resta  ferma  la   possibilita'   per   le commissioni di procedere alla  correzione  delle  prove  scritte  con collegamento da remoto