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Categoria: Emergenza COVID-19
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Fonti

Norme rilevanti

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132)

Art. 1, comma 2.

Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:

 m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa la possibilita' di  disporre  la  chiusura  temporanea  di  palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e  impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di svolgimento  degli  allenamenti  sportivi  all'interno  degli  stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al  pubblico, garantendo comunque  la  possibilita'  di  svolgere  individualmente, ovvero  con  un  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone   non completamente  autosufficienti,  attivita'   sportiva   o   attivita' motoria,  purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza interpersonale di almeno due metri  per  l'attivita'  sportiva  e  di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative;

DPCM 3 novembre 202

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»". 

(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

Art. 1, comma 9, lett. d)

e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Lett. g)

fatto salvo quanto previsto alla lettera  e)  in  ordine  agli eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,  e' sospeso; sono altresi' sospese l'attivita'  sportiva  dilettantistica di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le  competizioni  e  le attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere ludico-amatoriale;

Lett. e)

sono consentiti soltanto gli  eventi  e  le  competizioni  - riconosciuti di interesse nazionale con  provvedimento  del  Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)   e   del   Comitato   italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali  e  di  squadra organizzati  dalle   rispettive   federazioni   sportive   nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero  da organismi sportivi internazionali, all'interno di  impianti  sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza  la  presenza  di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti,  professionisti  e non  professionisti,  degli   sport   individuali   e   di   squadra, partecipanti alle competizioni di cui  alla  presente  lettera,  sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati  dalle rispettive  Federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive associate e Enti di promozione sportiva;

Lett. h)

al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la
partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e I soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita' e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;