Fonti

Norme rilevanti

DPCM 3 novembre 202

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»". 

(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

Art. 1, comma 2

E' fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia' previste  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico   di   cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del Dipartimento della protezione civile.

 

Articolo 1, comma 6

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque  derogabili esclusivamente    con    Protocolli     validati     dal     Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza  3  febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.