Fonti

Norme rilevanti

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132)

 

Art. 1, comma 2

Ai sensi e per le finalita' di cui al comma  1,  possono  essere adottate, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le  seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni  alla  possibilita'   di   allontanarsi   dalla   propria residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche  ragioni.  Ai  soggetti  con  disabilita'  motorie  o  con disturbi dello spettro  autistico,  con  disabilita'  intellettiva  o sensoriale o con problematiche psichiatriche  e  comportamentali  con necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge  5  febbraio 1992, n. 104, e' consentito uscire  dall'ambiente  domestico  con  un accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere  psico-fisico della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni  di sicurezza sanitaria;

Art. 1-bis, comma 1

In ragione delle necessita' di approvvigionamento  alimentare, in tutto il territorio nazionale sono  consentite,  limitatamente  al territorio del comune di residenza o di dimora e nel  rispetto  della normativa vigente, le  attivita'  di  raccolta  a  mano  di  prodotti agricoli   e   selvatici   non   legnosi,   purche'   siano    svolte individualmente.

DPCM 3 novembre 202

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»". 

(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

 

Articolo 1, comma 3

Dalle ore  22.00  alle  ore  5.00  del  giorno  successivo  sono consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessita'  o  per  svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi.

 

Comma 9

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante;