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Categoria: Emergenza COVID-19
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Fonti

Norme rilevanti

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132)

 Art. 1, comma 2

Ai sensi e per le finalita' di cui al comma  1,  possono  essere adottate, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le  seguenti misure:

[...]

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da  gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 Articolo 1, comma 8

E' vietato l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli diqualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogniattivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico,  si   svolgono,   ove   ritenuto   possibile   sulla   base dell'andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita'  stabilite con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del decreto-legge n. 19 del 2020.

DPCM 3 novembre 202

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»". 

(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

 Articolo 1, comma 4

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di  assembramento,  puo'  essere  disposta  per  tutta  la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva  la  possibilita'  di  accesso  e   deflusso,   agli   esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Comma 9

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:

[…]

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento di cui all'articolo 1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla le gge  14  luglio  2020,    74,  nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;