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Categoria: Organi comunali e procedimento elettorale
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N. 00008/2012 REG.PROV.COLL.

N04813/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4813 del 2011, proposto da:
XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX rappresentati e difesi dagli avv. Aniello Mele ed Enrico Iossa, con domicilio eletto presso il secondo in Napoli, corso Umberto I, n. 75;

contro

Il Comune di Casoria in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Felice Laudadio e Giovanni Cresci, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Caracciolo, n. 15;

nei confronti di

XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX; XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Parisi e Marco Iannaccone, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via S. Aspreno, n. 13;

per l'annullamento

DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 15-16/05/2011 "SINDACO DEL COMUNE DI CASORIA E CONSIGLIERE COMUNALE" - DELIBERA DI C.C. DI CONVALIDA DEGLI ELETTI


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casoria in Persona del Sindaco P.T. e di XXXXXXX e di XXXXXXX e di XXXXXXX e di XXXXXXX e di XXXXXXX;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 1.7.2011, gli istanti, in qualità di consiglieri comunali del Comune di Casoria, hanno impugnato la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 15.7.2011 avente ad oggetto la convalida degli eletti .

A sostegno dell’impugnazione sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) “Violazione e falsa applicazione artt. 37, 38, 41, 71 e 72 D.Lgs. n. 267/2000; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 33 del Vigente Regolamento Consiliare del Comune di Casoria; Violazione del Giusto procedimento di Legge; Eccesso di Potere”.

Il Consiglio Comunale avrebbe deliberato la sostituzione dei consiglieri nominati assessori con i candidati risultati primi non eletti nelle rispettive liste, prima di provvedere alla convalida ex art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000;

2) “Violazione e falsa applicazione artt. 37, 38, 41, 71 e 72 D.Lgs. n. 267/2000; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 33 del Vigente Regolamento Consiliare del Comune di Casoria; Violazione dello Statuto Comunale; Violazione del Giusto procedimento di Legge; Eccesso di Potere”.

Il vizio procedimentale censurato con il primo mezzo avrebbe comportato anche la violazione dell’art. 33 del regolamento consiliare, in quanto la seduta del 15.7.2011 è stata ritenuta valida in difetto del numero minimo di consiglieri presenti richiesti dal regolamento;

3) “Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 35 del Vigente Regolamento Consiliare del Comune di Casoria; Violazione dello Statuto Comunale; Violazione del giusto procedimento di Legge; Eccesso di Potere”.

L’avviso di convocazione della prima seduta sarebbe stato notificato ai componenti in qualità di assessori ed il Consiglio avrebbe deliberato su un argomento non all’ordine del giorno, ovvero la surroga dei consiglieri nominati assessori;

4) “Violazione e falsa applicazione artt. 63 e 69 del D.Lgs. n. 267/2000; Violazione e falsa applicazione art. 79 del Vigente Regolamento Consiliare del Comune di Casoria; Violazione del giusto procedimento di Legge; Eccesso di Potere”.

Alla seduta del Consiglio comunale oggetto di gravame ha partecipato il sig. XXXXXXX, che si sarebbe trovato in una chiara ipotesi di incompatibilità, avendo egli presentato ricorso a questo Tribunale per una vicenda ;

5) illegittimità derivata della delibera n. 18 del 25.7.2011.

Alla udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisone dal Collegio

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo mezzo i ricorrenti sostengono che la delibera impugnata violerebbe l’art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000, avendo il Consiglio comunale deliberato la sostituzione dei Consiglieri nominati assessori con quelli risultati primi non eletti nelle rispettive liste, senza provvedere preventivamente alla convalida degli eletti.

Il Comune di Caloria, quindi, avrebbe errato in sede di prima convocazione del Consiglio comunale, in quanto invece di convocare i consiglieri eletti avrebbe convocato i primi non eletti delle rispettive liste in sostituzione di coloro che nel frattempo, dopo aver accettato l’incarico, erano stati nominati assessori, decadendo automaticamente dalla carica di consigliere ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000.

La tesi non merita adesione.

L’art. 64 citato precisa che “qualora un consigliere comunale e provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”.

Il chiaro tenore della norma consente già di invitare, in sede di prima convocazione del Consiglio Comunale ex art. 41 del TUEL, non solo i consiglieri eletti (e quindi anche quelli nominati assessori), ma anche i consiglieri subentranti.

Dalla disposizione , come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Bari, Sez. III, 18.11.2004, n. 5380) risulta evidente che non è necessario un formale atto di dimissioni, essendo automatica sia la cessazione dalla carica che il successivo subentro del primo dei non eletti.

Ciò premesso, nel caso di specie il Consiglio Comunale di Casoria ha seguito la procedura delineata dalla Circolare n. 5/2005 del Ministero dell’Interno, applicativa dell’art. 64 D.lvo n. 267/00, come dimostrato dalla lettura dell’impugnata deliberazione consiliare n. 13 del 15.7.2011.

Infatti, prima di procedere alla convocazione del consiglio comunale, nei giorni successivi alla pubblicazione della proclamazione degli eletti l’Ente locale ha acquisito dai consiglieri XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX e XXXXXXX (cfr. doc. 2 della memoria del Comune ), le comunicazioni con cui, dopo la proclamazione degli eletti, confermavano la loro volontà di permanere nelle funzioni di assessori al quale erano stati in precedenza nominati dal Sindaco, per poi successivamente, in virtù dell’automatismo previsto dall’art. 64 T.U.E.L., convocare alla prima seduta direttamente i consiglieri subentranti, in modo da garantire il quorum deliberativo così come peraltro precisato dal Consiglio di Stato nel parere reso dalla I Sezione 13 luglio 2005, n. 2755.

Quanto testè rilevato corrisponde inoltre ai canoni interpretativi elaborati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 279/2005, richiamata dai ricorrenti, che riguarda specificamente la convocazione alla prima seduta del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti.

Invero in relazione ad alcune incertezze applicative in alcune realtà locali a seguito del suddetto orientamento giurisprudenziale, che apparentemente contrastava con la richiamata circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2005, quest’ultimo ha ritenuto opportuno acquisire il parere del Consiglio di Stato in ordine all’ambito applicativo della menzionata decisione.

Al riguardo il Consiglio di Stato con il parere in data 13 luglio 2005, n. 2755 della Prima Sezione, ha precisato che “la citata sentenza si riferisce però ad un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, cioè ad un ente al quale non si applica la norma sulla incompatibilità tra consigliere e assessore” e ha confermato l’orientamento ministeriale richiamato secondo cui “i principi enucleati nella sentenza da ultimo citata non possono essere applicati anche all’ipotesi di surroga disciplinata dall’art. 64 del T.U.E.L. n. 267/2000 nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, atteso che detta norma è da considerare speciale rispetto alle altre ipotesi di accertata incompatibilità o ineleggibilità e non consente di ravvisare alcun momento nel quale il consiglio perde qualcuno dei suoi componenti”, chiarendo altresì che “il vizio censurato dal Consiglio di Stato attiene ad un difetto di surroga di un Consigliere dimissionario, ipotesi ben diversa da quella contemplata dall’art. 64 del T.U. n. 267/2000, laddove l’automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, è funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell’organo collegiale privato della presenza di un suo componente nominato assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione”.

L’infondatezza del primo mezzo induce a disattendere anche il secondo motivo, in quanto i quattro consiglieri subentranti a quelli nominati assessori, convocati della seduta del consiglio comunale, concorrono al pari degli altri alla formazione del quorum strutturale.

Ciò in quanto la cessazione dalla carica di consigliere comunale, come già osservato, costituisce un effetto legale automatico della nomina ad assessore, alla quale consegue la sostituzione del medesimo con consigliere primo dei non eletti. per tale ragione la prima seduta del Consiglio Comunale deve considerarsi legittima, poiché alla stessa hanno partecipato, oltre al Sindaco, 15 consiglieri comunali, con il raggiungimento del quorum strutturale previsto.

Privo di base appare anche il terzo motivo.

L’amministrazione ha notificato l’avviso di convocazione a tutti i destinatari secondo le cariche ricoperte (come previsto dall’art. art. 2 del regolamento).

Né ricorre nel caso di specie la diversa ipotesi della surroga dei consiglieri dimissionari, disciplinata dall'articolo 38, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che riguarda le dimissioni dalla carica di consigliere, Perché il caso in esame è caratterizzato dall'automatismo della sostituzione, senza necessità di surroga, del consigliere cessato dalla carica perché nominato assessore, con il consigliere risultato primo non le nella medesima lista. Ciò detto atteso che i signori XXXXXXX, XXXXXXX e XXXXXXX avevano già accettato la carica di assessore, correttamente il Comune ha notificato loro l’avviso di convocazione in qualità di assessori e non di eletti .

Anche il quarto motivo non convince.

Dalla documentazione allegata dall'amministrazione resistente si ricava che con nota in data 14 luglio 2011, n. 23967 (quindi in data antecedente alla prima seduta consiliare del 15 luglio del 1011) il consigliere XXXXXXX ha rinunciato al giudizio pendente innanzi a questo Tribunale. La rinuncia al giudizio non è condizionata dall'accettazione delle controparti, per cui alla data della seduta del Consiglio Comunale era venuto meno il presupposto della lite pendente e, quindi, la necessità di dar corso alla procedura di contestazione dell'incompatibilità da parte del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 267/2000.

Peraltro al riguardo è opportuno osservare che secondo la prevalente giurisprudenza “ai fini della rimozione della causa d’incompatibilità per lite pendente, prevista dall’art. 63, comma 1, n. 4, d.lg. 267/2000, è necessario e sufficiente che il soggetto, il quale versi in una siffatta situazione, ponga in essere atti idonei, anche se non formalmente perfetti rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli, a far venir meno nella sostanza l’incompatibilità d’interessi realizzatasi a seguito dell’instaurazione della lite medesima. E poiché il sostanziale e incondizionato abbandono della vertenza elimina in radice la ragione di incompatibilità, la causa d’incompatibilità per lite pendente può essere esclusa in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto, o il carattere pretestuoso della lite, inteso come artificiosa e maliziosa creazione o conservazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare l’eletto” (ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. I. 12 febbraio 2008, n. 3384)

La legittimità della condotta tenuta dall'amministrazione in virtù di quanto sopra considerato non influisce, quindi, sulla successiva delibera del Consiglio Comunale del 25 luglio 2011, n. 18, che pertanto deve essere ritenuta legittima (quinto motivo).

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00), di cui € 1.000,00 (mille/00) in favore del Comune di Casoria ed € 1.000,00 (mille/00) in favore dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)