CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 110/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 7 giugno 2017, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO Presidente

Dott. Luigi GILI Consigliere

Dott. Massimo VALERO Consigliere - relatore

Dott. Mario ALÌ Consigliere

Dott. Cristiano BALDI Primo Referendario

Dott.ssa Alessandra CUCUZZA Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Castellamonte (TO) formulata con nota in data 15.05.2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 16.05.2017, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Massimo Valero;

FATTO

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Castellamonte (TO) espone quanto segue.

Il Consorzio Canavesano Ambente (CCA) elabora ogni anno per conto dei 51 Comuni del Bacino 17 BD, di cui il Comune di Castellamonte fa parte, il piano finanziario del servizio rifiuti (PF). Quest'anno il PF è stato inoltrato in data 27.03.2017 ed il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 14 del 30.03.2017, ha approvato il PF stesso e le tariffe da applicare all'utenza.

Da successive verifiche è emerso che il CCA avrebbe sbagliato ad imputare determinati costi tra parte fissa e variabile e ciò ha provocato un aumento ingiustificato delle bollette TARI (in alcuni casi con punte del 158%) a carico di determinati tipi di utenza (in particolare utenza popolare),

Si chiede, pertanto, se, qualora l'Assemblea dei Sindaci del CCA decidesse di modificare l'imputazione dei costi del PF lasciandone immutato l'ammontare complessivo, il Consiglio Comunale possa legittimamente deliberare una variazione delle tariffe TARI dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione dei Bilanci di Previsione.

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA

Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente comunale, si osserva che il Sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla ed è stata inviata tramite il C.A.L.

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell’esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con la richiamata deliberazione n. 54/2010.

MERITO

In via preliminare, il Collegio rammenta che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio all’Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell’esercizio delle proprie funzioni, restando - dunque - ferma la discrezionalità dell’Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie.

In merito a quanto sottoposto all’esame della Sezione dal Sindaco del Comune di Castellamonte si sono espresse, in termini generali, le Sezioni riunite di questa Corte, in sede di controllo, con deliberazione n. 2 del 2011, pronunciandosi sulla questione del seguente tenore: “se, in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), sia possibile deliberare variazioni della relativa tariffa successivamente all’approvazione del bilancio di previsione ed entro il termine dell’assestamento generale di bilancio”. Nel contesto di tale pronuncia è stato rilevato che la disciplina della TARSU (ora TARI) rimette alla potestà dell’ente locale la determinazione della tariffa, ma circoscrive tale potere entro un margine di tempo ben definito, costituito dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Detta disciplina risponde ad un evidente criterio di ragionevolezza rappresentato dal bilanciamento dell’esigenza di tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, i quali non possono essere soggetti a prestazioni imposte oltre i limiti fissati dalle norme, e di quella di copertura delle spese previste in bilancio, che con specifico riferimento ai costi di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti devono essere assicurate mediante il gettito tributario.

Dunque la normativa in materia costituisce un limite invalicabile alla discrezionalità dell’Amministrazione, salvo deroga espressa ad opera dello stesso legislatore statale per fronteggiare interventi di carattere straordinario. Peraltro, si evidenzia l’orientamento oramai consolidato della Corte costituzionale nella materia di competenza esclusiva dello Stato relativa al “sistema tributario dello Stato” (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), in base al quale non è consentito alle Regioni, né tanto meno agli enti locali, derogare alla disciplina dei tributi dello Stato, qual è, nella specie, la TARSU. Le SSRR della Corte dei conti hanno pertanto concluso pronunciando il principio di diritto secondo il quale, in considerazione della vigente disciplina statale in tema di variazioni di tariffe della Tassa per i rifiuti solidi urbani, se ne deve concludere che non sono ammissibili variazioni di tariffe di detto tributo successivamente all’approvazione del bilancio di previsione.

L’eccezione alla regola generale può dunque ritenersi ammissibile soltanto nei casi di espressa interpositio legislatoris, assente nella fattispecie in esame (cfr. parere Sez. Reg. Contr. Lombardia n. 216 del 2014).

Giova richiamare le conclusioni a cui è pervenuta in analoga fattispecie (nella determinazione del Piano economico finanziario inerente alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti già approvato e nella conseguente commisurazione della TARI per l’anno era stato erroneamente omesso di tener conto dei maggiori oneri della gestione stessa) la Sezione di Controllo per la Regione Lazio nel parere n. 175/2015: “Parimenti, esula dalla discrezionalità dell’ente interessato l’individuazione di fatti e circostanze che giustificano le variazioni di deliberazioni già adottate, anche quando queste mirino a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi prefissati di corrispondenza fra ricavi tariffari e costi dei servizi pubblici.

Al riguardo, non si può omettere di rappresentare che l’art. 193 comma 3, TUEL, come modificato dall’art.1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza comunale in concomitanza con la manovra di riequilibrio generale, allo scopo di prevenire la formazione di disavanzi derivanti dalla gestione di competenza o di quella in conto residui, entro il termine all’uopo fissato dal comma 2 della medesima norma.

Allo stesso modo, l’art. 54, comma 1 bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aggiunto dall’art. 54, comma 1, lett. a), legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha a suo tempo consentito agli enti locali di modificare, in corso di esercizio, tariffe e prezzi pubblici, ma solo in presenza di sopravvenienze oggettive costituite da rilevanti incrementi nei costi e senza alcun effetto retroattivo.

Le esposte soluzioni legislative al problema posto dimostrano inequivocabilmente che nessuna variazione a tariffarie ed aliquote tributarie può essere varata oltre i termini di cui all’art. 169 della legge n. 296/2006 se non espressamente consentita per legge.

Fermo restando quanto esposto, rimane comunque impregiudicata la facoltà dell’Ente di ritirare i provvedimenti in argomento in regime di autotutela, con produzione degli effetti di reviviscenza delle aliquote e tariffe dell’esercizio precedente ex articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006”.

Da ultimo, per completezza, si rammenta che la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi, con effetto retroattivo al 1° gennaio, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (31 luglio), è riservata alla sola ipotesi di accertato squilibrio (articolo 193, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000).

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 7 giugno 2017​​​​​​​​​.

Il Relatore

F.to Dott. Massimo Valero

 

 

 Il Presidente

 F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

 

 

 

Depositato in Segreteria il ​9 giugno 2017

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola