La Sezione autonomie interviene sul tema della modalità di copertura del servizio di trasporto scolastico su impulso dell'ANCI, affrontando la questione se «la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e pertanto se in considerazione delle finalità sociali che gli Enti Locali perseguono attraverso l’erogazione di tale servizio, sia consentito agli stessi, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di finanziare il predetto servizio con risorse proprie.

L'attualità del tema deriva da due importanti pronunce, intervenute nel 2019, le quali, qualificando il servizio di trasporto scolastico come servizio pubblico di trasporto, lo hanno escluso dal novero dei servizi pubblici a domanda individuale espressamente individuati dal DM 131/1983 e per conseguenza hanno ritenuto applicabile il vincolo dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'art. 117 del TUEL, che impone l'integrale copertura dei costi e con i ricavi con l'effetto di escludere la compartecipazione delle risorse derivanti dalla fiscalità generale per la gestione del servizio (Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, deliberazione n. 46/2019/SRCPIE/PAR; Corte dei conti, sez. controllo Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR).

La sezione autonomia esclude che il trasporto scolastico possa essere qualificato come “trasporto pubblico locale” in quanto privo degli elementi qualificanti di questo. Viene precisato che al trasporto scolastico infatti può accedere solo una ben precisa tipologia di utenza costituita dagli studenti e i percorsi e gli orari sono strettamente funzionali alla fruizione del servizio scolastico. L'art. 5 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63, prevede una contribuzione da parte degli utenti piuttosto che una tariffazione. Né può essere annoverato tra i servizi pubblici a domanda individuale, poiché non richiamato dal D.M. 131/1983.

Piuttosto, esso va inquadrato nel novero dei servizi pubblici essenziali. Infatti il trasposto scolastico è volto a garantire il primario diritto allo studio. La mancata fruizione del trasporto può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito.

La clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63, deve essere interpretata nel senso che il servizio di trasporto scolastico può essere garantito anche in forma gratuita, nei limiti tuttavia delle risorse disponibili e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


Corte dei Conti, Sez. Autonomie, ad. 7.10.2019, del. n. 25/SEZAUT/2019/QMIG

Contra: Corte dei conti, Sez. controllo Campania, deliberazione. n. 222/2017; Corte dei conti, Sez. controllo Sicilia, deliberazioni n. 115/2015/PAR e n. 178/2018/PAR; Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, ad. 27.5.2019 del. n. 46/2019/SRCPIE/PAR; Corte dei conti, Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR

Vedi anche: Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Molise, del. 14.9.2011, n. 80Corte dei Conti, sez. controllo per il Veneto, del. 22.10.2019-7.11.2019, n. 317