Le Sezioni Riunite in sede di controllo, interpellate dalla Sezione Regionale di Controllo per le Marche sulla possibilità o meno da parte di un ente locale di finanziare con mutuo i debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative anche per la rivalutazione e gli interessi, rispondono affermativamente al quesito precisando che tali voci sono finanziabili qualora il procedimento ablatorio si concluda con provvedimento o accordo tra le parti, atteso che rivalutazione ed interessi sono da considerare come parte integrante del corrispettivo globalmente e concretamente determinato, dovuto al creditore dall'ente espropriante per l'acquisizione al proprio patrimonio del bene espropriato. 

Deve trattarsi, però, di spese di rivalutazione ed interessi conteggiati fino alla data di deposito della sentenza che sono direttamente riconducibili all'attualizzazione del complessivo adeguato "prezzo" del bene espropriato, tale da rappresentare il correlato valore dell'investimento. 

Sono dunque escluse le spese relative agli interessi moratori che non costituiscono espressione dell'incremento patrimoniale dell'ente. 

La spesa finanziabile con mutui deve essere compresa nel limite rigoroso quantitativo contabilizzato nel conto del patrimonio dell'ente relativo a titolo di incremento ed iscritto in ossequio ai principi contabili volti ad assicurare una rappresentazione contabile, veritiera, corretta e prudente. 


Corte dei Conti, Sezione riunite controllo, del. 16.6.2016 - 27.7.2016 - Ammissibilità della contrazione di mutuo per finanziare spese per rivalutazione ed interessi derivanti da procedure espropriative

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