L'opzione di proroga del contratto può essere legalmente esercitata alle condizioni di stretta interpretazione previste dal comma 11 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. Ne segue l’illegittimità della disposta proroga non a oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della gara, ma a un’indizione tardiva soggettivamente addebitabile all’amministrazione.
Consiglio di Stato, sent. 3588/2019 - Sulla stretta interpretazione dell'art. 106 del Codice e sulla illegittimità della proroga tecnica disposta per ritardo imputabile alla stazione appaltante
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria: Appalti pubblici (massime)
- Visite: 1049