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Categoria: Appalti pubblici (massime)
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La Corte di Giustizia conferma l'indirizzo già espresso con la sua precedente sentenza del 26.9.2019, causa C-63/18 per cui contrasta con il diritto europeo la normativa italiana che limita al 30% la quota parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi. Non solo, anche la previsione dell'art. 118 del vecchio codice degli appalti (ribadita dal comma 14 dell'art. 105 del nuovo Codice dei contratti) che  limitava la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione con l'obiettivo di tutelare i lavoratori, risulta contraria allo scopo di ampliare la concorrenza nel mercato delle commesse pubbliche. 

Le stazioni appaltanti dovranno tenere in debito conto l'arresto del Giudice europeo nella redazione degli atti di gara, poiché alla luce della sentenza tanto il comma 2 dell'art. 105, nella parte in cui stabilisce il limite quantitativo del 30% per il ricorso al subappalto, tanto il comma 14 in merito al ribasso sull'importo di aggiudicazione praticabile nei confronti dei subappaltatori, devono essere coerentemente disapplicati. 


Corte di Giustizia U.E., V Sez., sent. 27.11.2019, C-402/18 - Incompatibilità con il diritto europeo di limitazioni quantitative al subappalto e di un limite sulla remunerazione del subappaltatore (art. 118 d.lgs. 163/2006)

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