Il TAR Campania chiarisce che anche nel nuovo codice la competenza ad adottare il provvedimento di esclusione a seguito di verifica dell'anomalia dell'offerta compete al RUP.

A tale conclusione perviene osservando che l’art. 31 del vigente Codice dei contratti pubblici, oltre a indicare alcuni specifici compiti del R.U.P., delinea la sua competenza in termini residuali precisando che “quest’ultimo, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”, mentre tra i compiti espressamente attribuiti alla commissione giudicatrice di cui all’art. 77 non figura la verifica dell’anomalia dell’offerta.


TAR Campania, Sez. I Napoli, 20.2.2019 / 11.3.2019 n. 1382