Benché l'obbligo di esperire la mobilità facoltativa e la mobilità obbligatoria, previsto rispettivamente dall'art. 30 e 34-bis del d.lgs. 165/2001, è ineludibile prima di procedere all'assunzione mediante procedura concorsuale, espletate tali procedure non v'è alcuna previsione legislativa che lo imponga anche per il successivo scorrimento della graduatoria. 


Consiglio di Stato, sez. V, 6.11.2015, n. 5078