il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110, in materia di "incarichi a contratto" a tempo determinato conferiti dagli enti locali, disciplina, al comma 1, la possibilità che il contratto sia stipulato per la copertura di posti previsti in pianta organica, mentre, al secondo comma, la previsione riguarda la stipulazione di contratti "al di fuori della dotazione organica", con la conseguenza che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione di cui al comma 1 deve essere prevista dallo statuto dell'ente, non essendo all'uopo sufficiente una previsione regolamentare.


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 28.10.2014, n. 1028