Negli enti privi di dirigenza, per il conferimento di incarichi di responsabile di posizione organizzativa o di alta specializzazione ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL non trova applicazione il limite previsto, per i soli incarichi dirigenziali, dall'art. 19, commi 6 e 6 bis, d.lgs. 165/2001, applicabile a  tutte le altre amministrazioni elencate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2011, rilevando piuttosto l'art. 23 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a norma del quale "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5".


Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo per il Lazio, 10.10 - 18.12.2018, n. 85