Nella risoluzione MEF n. 1 del 29 maggio 2017 viene approfondito il comma 3 dell'art. 193 del TUEL, la quale norma deroga la disposizione stabilita dall'art. 1, comma 169, L. 296/2006 secondo cui le delibere tariffarie e tributarie debbono essere approvate dall'ente locale entro il termine stabilito dall'ordinamento per l'approvazione del bilancio di previsione, pena l'applicazione automatica delle aliquote approvate nel precedente esercizio finanziario, anche alla luce della ricognizione della giurisprudenza più autorevole formatasi sul tema.

L'art. 193 comma 3 del TUEL, nel consentire la variazione delle suddette tariffe, soggiace a precise e tassative condizioni.  La manovra tariffaria correttiva deve essere conseguenziale alla verifica negativa sul permanere degli equilibri di bilancio. Ciò vale a dire che l'ente può avvalersi della facoltà di aumentare le tariffe solo nella fase della gestione, necessariamente successiva all'approvazione del bilancio di previsione. 

È da escludersi, per la speciale finalità dell'istituto, che in sede di riequilibrio le aliquote possano essere oggetto di diminuzione. 

Il termine del 31 luglio stabilito dal comma 3 dell'art. 193 del TUEL è perentorio. Nel caso in cui la gestione abbia determinato un disavanzo (o sia prevedibile che stia generando un disavanzo), anche decorso il termine del 31 luglio l'ente è obbligato ad attuare una manovra di riequilibrio, ma in tal caso non può avvalersi più del potere di aumentare le delibere tariffarie e tributarie. 

Per approfondire il tema, si rimanda al testo della risoluzione n. 1/2017.