A chiusura dell'esercizio 2019 è in arrivo un'importante novità in tema di programmazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti: l'approvazione, con effetti immediati dal primo gennaio 2020, del nuovo Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente con propria deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif. 

Ricordiamo che a norma dell'art. 1, comma 527, L. 205/2017, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, sono assegnate all'ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati. 

Dette funzioni di nuova  attribuzione all’ARERA comprendono:

  • “la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”;
  • “l’approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”;
  • “la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

Il metodo di cui al D.P.R. 158/2018, pur richiamato nel nuovo sistema di redazione del Piano Economico Finanziario, risulta essere in sostanza soppiantato dal provvedimento adottato dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente.

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente ha avviato, con deliberazione del 5 aprile 2018 n. 226/2017/R/Rif, le consultazioni per l'adozione di provvedimenti sulla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati da parte degli enti locali e degli enti d'ambito, ai sensi dell'art. 1, comma 527, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

L'obiettivo dell'intervento di regolazione è coerente con il quadro strategico 2019-2021 approvato dall'ARERA con deliberazione 18 giugno 2019 n. 242/2019/A. In primo luogo esso mira a rafforzare il grado di informazione e trasparenza al fine di aumentare la consapevolezza dell'utente finale attraverso il miglioramento del contenuto informativo delle bollette di pagamento e degli altri strumenti di comunicazione individuale sulle caratteristiche del ciclo dei rifiuti secondo i criteri di chiarezza e semplificazione, includendo elementi di dettaglio.

In secondo luogo, tale intervento è volto a promuovere comportamenti virtuosi attraverso campagne di informazione dei gestori del ciclo dei rifiuti sulle caratteristiche delle diverse fasi del cislo, sulle attività necessarie alla sua chiusura nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento.  

Il primo documento redatto per la consultazione, reperibile sul sito ARERA all'indirizzo https://www.arera.it/it/docs/19/352-19.htm, riguarda le nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

La procedura di consultazione su tale provvedimento è stata definita il 16 settembre 2019 e si attende il varo del definitivo provvedimento previsto in verità per il 31 ottobre 2019. 


Scarica da questo link il documento di consultazione

 

Al termine delle consultazioni (vedi ARERA, Documento per la consultazione 352/2019 concernente le nuove "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati"), l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, direrzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, ha varato le attese disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1 aprile 2020-31 dicembre 2013. 

Si tratta di un'importante novità tesa a rafforzare il livello di conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con rilevanti impatti sulla tariffazione del servizio a decorrere dal 2020.

Non solo. Poiché sono disposti nuovi obblighi di pubblicità o il potenziamento di quelli esistenti, è  possibile ipotizzare che le nuove norme abbiano un impatto, in termini di maggiore spesa, anche sulla redazione del prossimo piano economico finanziario per la deliberazione delle tariffe, come peraltro riconosciuto dai nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, varati con la gemella deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif. 

Ai sensi dell'art. 2, comma 37, L. 481/1995, il provvedimento di regolazione ha efficacia integrativa dei contratti di servizio in essere. 

Nella risoluzione MEF n. 1 del 29 maggio 2017 viene approfondito il comma 3 dell'art. 193 del TUEL, la quale norma deroga la disposizione stabilita dall'art. 1, comma 169, L. 296/2006 secondo cui le delibere tariffarie e tributarie debbono essere approvate dall'ente locale entro il termine stabilito dall'ordinamento per l'approvazione del bilancio di previsione, pena l'applicazione automatica delle aliquote approvate nel precedente esercizio finanziario, anche alla luce della ricognizione della giurisprudenza più autorevole formatasi sul tema.

L'art. 193 comma 3 del TUEL, nel consentire la variazione delle suddette tariffe, soggiace a precise e tassative condizioni.  La manovra tariffaria correttiva deve essere conseguenziale alla verifica negativa sul permanere degli equilibri di bilancio. Ciò vale a dire che l'ente può avvalersi della facoltà di aumentare le tariffe solo nella fase della gestione, necessariamente successiva all'approvazione del bilancio di previsione. 

È da escludersi, per la speciale finalità dell'istituto, che in sede di riequilibrio le aliquote possano essere oggetto di diminuzione. 

Il termine del 31 luglio stabilito dal comma 3 dell'art. 193 del TUEL è perentorio. Nel caso in cui la gestione abbia determinato un disavanzo (o sia prevedibile che stia generando un disavanzo), anche decorso il termine del 31 luglio l'ente è obbligato ad attuare una manovra di riequilibrio, ma in tal caso non può avvalersi più del potere di aumentare le delibere tariffarie e tributarie. 

Per approfondire il tema, si rimanda al testo della risoluzione n. 1/2017.