T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, sent. 6.3.2019 - 18.3.2019, n. 406 – Indefettibilità dello svolgimento di selezioni e della motivazione anche per le nomine fiduciarie
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Per le nomine di alta amministrazione a valenza fiduciaria sussiste sia l'obbligo di ricorrere ad un procedimento di pubblica selezione, sia di motivare il conseguente provvedimento finale. Esclusa ogni valenza residuale dell'atto amministrativo a motivazione libera, a maggior ragione la pubblica amministrazione deve rispettare tali obblighi procedimentali per i provvedimenti amministrativi di affidamento di incarichi rientranti nell'ambito delle ordinarie attribuzioni gestionali.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, sent. 6.3.2019 - 18.3.2019, n. 406
Consiglio di Stato, sent. 3588/2019 - Sulla stretta interpretazione dell'art. 106 del Codice e sulla illegittimità della proroga tecnica disposta per ritardo imputabile alla stazione appaltante
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L'opzione di proroga del contratto può essere legalmente esercitata alle condizioni di stretta interpretazione previste dal comma 11 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. Ne segue l’illegittimità della disposta proroga non a oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della gara, ma a un’indizione tardiva soggettivamente addebitabile all’amministrazione.
L'affidamento dei servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché dei servizi ad alta intensità di manodopera dopo l'entrata in vigore della L. 55/2019
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A poche settimane dalla pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 8/2019, il Legislatore interviene a gamba tesa sul testo dell’art. 95 del codice degli appalti. Si auspica che tale intervento sia meglio esaminato al VAR.
Il comma 4, lett. b) dell’art. 95 del Codice degli appalti attribuisce alle pubbliche amministrazioni il potere di ricorrere al criterio di aggiudicazione del minor prezzo per le procedure di aggiudicazione di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate, nell'ottica di privilegiare in tali casi l'interesse alla maggior speditezza della gara, di regola celebrata senza l'ausilio di una commissione di valutazione.
Al contrario, il comma 3 dell’art. 95 stabilisce che gli appalti di servizi con alta intensità di manodopera, ossia quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto (art. 50, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. 50/2016), debbano essere aggiudicati col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.
Due eccezioni alla regola generale per cui, fermo restando il favor del Legislatore per l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2), la stazione appaltante può scegliere se utilizzare criteri basati sul rapporto qualità/prezzo o sul rapporto costo/efficacia. La prima eccezione, ossia quella riconducibile ai contratti ad alta incidenza di manodopera, conduce a comprimere massimamente il potere discrezionale della P.A. in relazione all'utilizzo del solo criterio qualità/prezzo, la seconda eccezione, invece, ne amplia al massimo la portata. In altre parole, quid juris nel caso per l'affidamento degli appalti standardizzati ad alta intensità di manodopera? Quale norma speciale applicare?
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Art 21 DPR 4/12/1997, n. 465. All. D, L. 8/6/1962, n. 604
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