La manovra tributaria successiva all’approvazione del bilancio di previsione
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Le delibere che modificano le aliquote e le tariffe dei tributi debbono essere approvate dall'Ente locale di regola entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione.
L’art. 1, comma 169, L. 296/2006 stabilisce infatti che «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».
Si tratta della declinazione del principio contenuto nel comma 1 dell’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale prescrive che «salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono».
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Consiglio di Stato 267/2018 - Inefficacia della deliberazione tardiva delle aliquote e delle tariffe
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La delibera di approvazione delle tariffe dei servizi locali e delle aliquote dei tributi approvata dopo il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di esercizio degli enti locali relativo al successivo triennio, eventualmente differito ai sensi del comma 1, art. 151, d.lgs. 267/2000, stante il disposto dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, non è illegittima per violazione di legge ma bensì inefficace, poiché il rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione è condizione legale per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente, a partire cioè dal primo gennaio dell’esercizio di riferimento.
Sentenza per esteso: Consiglio di Stato, V Sez., 23.11.2017 - 17.1.2018, n. 267
Vedi anche: Consiglio di Stato, V Sez., 27.7.2017-29.8.2017 n. 4104; T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza 19.12.2017-9.2018 n. 39.
Contra: T.A.R. Puglia, Sez. II, sent. 20.2.2018-7.11.2018 - n. 240.
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