Fonti

Norme rilevanti

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132)

Art. 1, comma 2.

Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:

 m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa la possibilita' di  disporre  la  chiusura  temporanea  di  palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e  impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di svolgimento  degli  allenamenti  sportivi  all'interno  degli  stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al  pubblico, garantendo comunque  la  possibilita'  di  svolgere  individualmente, ovvero  con  un  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone   non completamente  autosufficienti,  attivita'   sportiva   o   attivita' motoria,  purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza interpersonale di almeno due metri  per  l'attivita'  sportiva  e  di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative;

DPCM 3 novembre 202

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»". 

(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

Art. 1, comma 9, lett. f)

sono sospese  le  attivita'  di  palestre,  piscine,  centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le attivita' riabilitative o  terapeutiche,  nonche' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma  restando la sospensione delle attivita' di  piscine  e  palestre,  l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in  genere  svolte  all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a detti  circoli;  sono  consentite  le   attivita'   dei   centri   di riabilitazione, nonche' quelle dei centri di  addestramento  e  delle strutture dedicate  esclusivamente  al  mantenimento  dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e  Soccorso  pubblico, che si svolgono nel rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guida vigenti;