La previsione di un limite quantitativo al subappalto dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, per cui "l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture", contrasta con il diritto europeo nella misura in cui impedisce l'apertura del bando di gara alla più ampia concorrenza, obbligando l'impresa offerente direttamente alla realizzazione di una parte rilevante della commessa, mentre l'istituto del subappalto può favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.

Viene dunque disatteso l'indirizzo giurisprudenziale condiviso anche dal Consiglio di Stato che ammetteva la previsione di limiti di maggior rigore rispetto a quelli previsti dal diritto dell'Unione europea quando essi siano giustificati alla luce dei principi di sostenibilità sociale e dalla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.


Corte di Giustizia della U.E., V sez., 26.9.2019, causa C-63/18 - Incompatibilità con il diritto europeo della previsione di limitazioni quantitative al subappalto (art. 105 d.lgs. 50/2016)

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