Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Codice dell'Amministrazione digitale, non occorre allegare il documento di identità alle dichiarazioni firmate digitalmente formulate ai fini della partecipazione ad una procedura di gara, posto che l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000.


Consiglio di Stato, Sez. III, 11-16 aprile 2019, sent. n. 2493 - Non occorre allegare il documento di identità ad una istanza indirizzata all'Amministrazione firmata digitalmente