Fonti

Norme rilevanti

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132)

Art. 1, comma 2

Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:

[...]

s) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita'  e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per  le  professioni  sanitarie  e universita' per anziani, nonche'  dei  corsi  professionali  e  delle attivita' formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative  o  prove  di  esame,  ferma  la  possibilita'   del   loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza

DPCM 3 novembre 202

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»". 

(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

Art. 1, comma 9, lett.s)

le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100  per  cento delle attivita' sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva  la  possibilita'  di  svolgere  attivita'  in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in  ragione  di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi speciali,  secondo  quanto  previsto   dal   decreto   del   Ministro dell'istruzione n.  89  del  7  agosto  2020,  e  dall'ordinanza  del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica  ed  educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di  istruzione  e  per  i servizi educativi per l'infanzia continua a  svolgersi  in  presenza, con  uso  obbligatorio  di  dispositivi  di  protezione   delle   vie respiratorie salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei anni  e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici  e  privati  possono svolgersi solo con modalita' a distanza. Sono consentiti in  presenza i corsi di formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le attivita'  didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione   dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica  e le attivita' dei tirocinanti delle  professioni  sanitarie  e  medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le  prove  teoriche  e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e  dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione  di  trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo  svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da  altri  enti  di formazione, nonche' i corsi di formazione  e  i  corsi  abilitanti  o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti. In presenza di  un  particolare  aggravamento  della situazione epidemiologica  e  al  fine  di  contenere  la  diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il  Presidente  della  Regione  o delle  Regioni  interessate,   con   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea  sospensione delle prove pratiche di guida di cui  all'articolo  121  del  decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  da  espletarsi  nel  territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e  122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non  hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti gli  esami  di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonche' i corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado possono essere svolte  solo  con  modalita'  a  distanza.  Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalita' a distanza nel rispetto dei principi di  segretezza e liberta' nella  partecipazione  alle  elezioni.  Gli  enti  gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile  puo'  autorizzare,  in raccordo  con  le  istituzioni   scolastiche,   l'ente   gestore   ad utilizzarne gli  spazi  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di attivita' ludiche,  ricreative  ed  educative,  non  scolastiche  ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle  istituzioni scolastiche  medesime.  Le  attivita'  dovranno  essere  svolte   con l'ausilio di personale  qualificato,  e  con  obbligo  a  carico  dei gestori di adottare appositi protocolli di  sicurezza  conformi  alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere  alle  attivita'  di pulizia  e  igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime   condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

Lett. t)

sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio  gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita'  di tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

lett.u)

le Universita', sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attivita' curriculari che tengono conto delle  esigenze  formative  e dell'evoluzione   del   quadro   pandemico   territoriale   e   delle corrispondenti  esigenze  di  sicurezza   sanitaria;   le   attivita' formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi  in presenza le sole attivita' formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo  anno  dei  corsi  di  studio  nonche'  quelle  dei laboratori,  nel   rispetto   delle   linee   guida   del   Ministero dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche' sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di  cui alla presente lettera si applicano,  per  quanto  compatibili,  anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

lett.v)

a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilita'; le universita'  e  le  istituzioni  assicurano,  laddove ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'  ai fini delle relative valutazioni;